Art. 1 — Sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici
E' costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici (SICONBEP) al fine di promuovere la massima pubblicita' e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi alle concessioni di beni pubblici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7. L'alimentazione del sistema informativo avviene con l'acquisizione delle informazioni detenute dai soggetti di cui all'articolo 2, che siano o meno organizzate in banche dati, garantendo il coordinamento e tramite l'interoperabilita' con gli altri sistemi informativi esistenti in materia di concessione di beni pubblici. L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 2 si intende assolto nel caso in cui i dati siano stati inseriti nei sistemi informativi gestiti dai soggetti di cui al medesimo articolo, a condizione che tali sistemi:
- a)siano conformi alle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1;
- b)siano interoperabili con il sistema informativo di cui al comma 1. Per la messa in opera e la gestione del sistema informativo di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per la costituzione del sistema informativo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2023. Per la sua gestione, manutenzione e sviluppo e' autorizzata la spesa di euro 2 milioni annui a decorrere dal 2024.
Testo vigente dal 10 agosto 2023
