Art. 5 — Banche dati settoriali e locali
Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' promuovere la costituzione, con risorse disponibili a legislazione vigente, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, anche in forma associata, di banche dati settoriali o locali, ove lo richiedano specifiche esigenze conoscitive che non siano soddisfatte con i patrimoni informativi disponibili, al fine di alimentare il sistema informativo di cui all'articolo 1.
Testo vigente dal 10 agosto 2023
