Art. 6 — Trasparenza
I dati di cui all'articolo 3, comma 2, sono pubblicati, anche in forma aggregata, su apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 7. Non sono oggetto di pubblicazione i dati identificativi delle persone fisiche beneficiarie di concessioni, dai quali possa evincersi lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli stessi.
Testo vigente dal 10 agosto 2023
