Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, ad esclusione dell'articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 10 agosto 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-26;106~art8 · fonte del testo