Art. 3 — Ambito oggettivo di applicazione
[1]La rilevazione comprende tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile di cui agli articoli da 822 a 830 del codice civile che formano oggetto di atti, contratti e convenzioni comportanti l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva di tali beni. Il sistema informativo di cui all'articolo 1 e' alimentato con le seguenti informazioni minime, per quanto compatibili con lo specifico regime concessorio:
- a)la natura del bene oggetto di concessione, b)
[2]l'ente proprietario e, se diverso, l'ente gestore;
- c)le generalita' del concessionario;
- d)la modalita' di assegnazione della concessione;
- e)l'identificativo dell'atto, del contratto ovvero della convenzione che regola la concessione;
- f)la durata della concessione;
- g)i rinnovi in favore del medesimo concessionario, di una societa' dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- h)l'entita' del canone concessorio nonche' ogni altro dato utile a verificare la proficuita' dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico.
Testo vigente dal 10 agosto 2023
