All'articolo 62 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unita' produttiva, nonche' ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita' produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.";
  • b)al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.".

Testo vigente dal 5 agosto 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106~art38 · fonte del testo

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