Art. 61 — Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
All'articolo 92, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera a), dopo le parole: "all'articolo 100" sono inserite le seguenti: "ove previsto";
- b)alla lettera b), dopo le parole: "con quest'ultimo" sono inserite le seguenti: ",ove previsto" e dopo le parole: "all'articolo 100" sono inserite le seguenti: ",ove previsto,";
- c)alla lettera e), le parole: "segnala al committente e" sono sostituite dalle seguenti: "segnala al committente o", le parole: "e 96" sono sostituite dalle seguenti: "96 e 97, comma 1," e dopo le parole: "all'articolo 100" sono inserite le seguenti: ", ove previsto,". All'articolo 92, comma 2, del decreto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b) ".
Testo vigente dal 5 agosto 2009
