Art. 39 — Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
All'articolo 63 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.";
- b)il comma 6 e' abrogato.
Testo vigente dal 5 agosto 2009
