Art. 31 — Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
[1]All'articolo 52, comma 1, del decreto, al secondo periodo, dopo le parole: "preveda o costituisca" sono inserite le seguenti: ", come nel settore edile,". All'articolo 52, comma 2, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera a), dopo le parole: "presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva" sono aggiunte le seguenti: "calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori e' effettuato in base all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale e' stabilita in 8 ore";
- b)le lettere b), c)
[2]e d)
[3]sono soppresse. All'articolo 52, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le parole: "dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009";
- b)dopo le parole: "modalita' di funzionamento, sono inserite le seguenti: "e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo";
- c)dopo le parole: "di alimentazione" sono aggiunte le seguenti: "e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo". 4. All'articolo 52, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. In fase di prima attuazione il fondo e' alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per le finalita' di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. ".
Testo vigente dal 5 agosto 2009
