Art. 37 — Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
[1]L'articolo 60 del decreto e' sostituito dal seguente: "ART. 60 (Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societa' semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)
[2]1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:
- a)con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
- b)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c). 2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3. ".
Testo vigente dal 5 agosto 2009
