Art. 4 — Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
All'articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera b), dopo le parole: "formativi e di orientamento", le parole: "di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro" sono soppresse;
- b)al comma 1 dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente: "l-bis) i lavoratori in prova.";
- c)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unita' lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria..".
Testo vigente dal 5 agosto 2009
