Art. 23 — Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
All'articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 7, le parole: "I preposti" sono sostituite dalle seguenti: "I dirigenti e i preposti" e le parole: "e in azienda" sono soppresse;
- b)dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. La formazione di cui al comma 7 puo' essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.";
- c)il comma 12 e' sostituito dal seguente: "12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attivita' del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri economici a carico dei lavoratori.";
- d)al comma 14, dopo le parole: "successive modificazioni" sono inserite le seguenti: ", se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni".
Testo vigente dal 5 agosto 2009
