Art. 23 — Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017
All'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 4, lettera b), dopo le parole «per lo svolgimento» sono aggiunte le seguenti: «, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,»;
- b)al comma 5, le parole da «intendendo per queste ultime» a «natura commerciale.» sono soppresse;
- c)dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. Si considerano entrate derivanti da attivita' non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalita', le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresi' del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' svolte con modalita' non commerciali.»; «5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.»;
- d)al comma 6, primo periodo, dopo le parole «dei propri associati» sono aggiunte le seguenti: «e dei»; al terzo periodo, dopo le parole «degli associati» sono aggiunte le seguenti: «e dei» e dopo la parola «familiari» la parola «o» e' sostituita con la parola «e».
Testo vigente dal 10 settembre 2018
