Art. 21 — Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017
All'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «A tale fine, gli emittenti devono essere in grado di fornire un'evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso fisso o variabile e, se disponibile, rischio di controparte.»;
- b)al comma 14 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli emittenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, con cadenza almeno annuale, i dati relativi ai finanziamenti erogati con l'indicazione dell'ente beneficiario e delle iniziative sostenute ai sensi del presente articolo.».
Testo vigente dal 10 settembre 2018
