Art. 20 — Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017
All'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole «per le sole fondazioni» sono soppresse; dopo le parole «strutture sanitarie pubbliche» sono aggiunte in fine le seguenti: «da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni.».
Testo vigente dal 10 settembre 2018
