Art. 7 — Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario

Disposizioni relative alle operazioni di ((credito agrario e peschereccio)) Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una sola volta e per non piu' di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di ((credito agrario e peschereccio)) di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del ((credito agrario e peschereccio)) sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'articolo 5, a richiesta degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di riferimento delle operazioni di ((credito agrario e peschereccio)). La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni puo' intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di ((credito agrario e peschereccio)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2024

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 2004 al 1 gennaio 2024. 17 parole aggiunte.

aggiunto: Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario e peschereccio Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi … previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario aggiunto: e peschereccio di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole … concorso nel pagamento degli interessi. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario aggiunto: e peschereccio sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze … soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario aggiunto: e peschereccio. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti … al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario aggiunto: e peschereccio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;102~art7 · fonte del testo

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