Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono in ammortamento alla data della presente legge, sempre che il mutuatario si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 15, i mutuatari possono chiedere di omettere il pagamento delle rate scadenti nell'anno in cui si e' verificato l'evento dannoso e in quello successivo, e che venga prorogato di altrettante semestralita' il mutuo in essere. In tale caso si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 25 luglio 1957, n. 595. La stessa agevolazione possono chiedere gli assegnatari di terre in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, nonche' i coltivatori diretti che hanno acquistato i fondi dalla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina o dall'Opera Nazionale Combattenti, per le rate di riscatto o di ammortamento dovute a pagamento del prezzo dei terreni.

Testo vigente dal 29 luglio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-07-21;739~art17 · fonte del testo

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