Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a ratizzare, per una sola volta ed in non piu' di 5 annualita' o di 10 semestralita' uguali, comprensive di capitale ed interessi, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a prestiti concessi con proprie disponibilita' a termini dell'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data dei 30 aprile 1960. La ratizzazione di cui al precedente comma puo' essere concessa agli agricoltori singoli od associati, con preferenza a coltivatori diretti e loro cooperative, le cui aziende abbiano subito, durante l'ultimo triennio, gravi danni alle colture ed ai prodotti a seguito di calamita' naturali od avversita' atmosferiche. Sui prestiti ratizzati ai sensi del primo comma a favore di aziende agricole ricadenti nelle zone che saranno delimitate in applicazione della presente legge, potra' essere accordato, nei limiti della autorizzazione, di cui alla, lettera a) del terzo comma del successivo art. 24, un contributo dello Stato al 3 per cento annuo costante in modo da ridurre ai 3 per cento il tasso di interesse a carico delle ditte prestatarie. Detto contributo sara' corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenze annuali o semestrali anticipate, rispettivamente il primo ottobre o il primo ottobre e il primo aprile di ciascun anno a decorrere dal 1 ottobre 1960 - alla quale data saranno riportati i debiti da, ratizzare a lordo degli interessi maturati alla data medesima - sulla base di elenchi prodotti dagli Istituti ed Enti mutuanti, restando gli Istituti ed Enti medesimi responsabili dell'impiego delle somme erogate per gli scopi previsti dalla presente legge. La ratizzazione di cui al primo comma, puo' essere concessa, nelle zone de saranno delimitate in applicazione della presente legge, anche per le esposizioni relative a prestiti di esercizio erogati con fondi di anticipazioni dello Stato ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III, e successive modificazioni, della legge 25 luglio 1957, n. 595, titolo III, e successive modificazioni, e della legge 8 agosto 1957, n. 777, dalle stesse condizioni e modalita' stabilite dalle leggi i medesime, dai relativi regolamenti di attuazione, nonche' dalle rispettive convenzioni stipulate con Istituti ed Enti interessati.

Testo vigente dal 29 luglio 1960

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 77/1969

    Questione infondata
    11 aprile 1969

    Il privilegio sopra i frutti pendenti o raccolti nell'anno di scadenza del prestito, stabilito dall'art. 8 del decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509 (convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760), a favore dell'Istituto mutuante, non viola l'art. 42 della Costituzione, perché è costituito su beni prodotti con l'attività del debitore o con l'utilizzazione del prestito, e per il suo carattere reale può essere fatto valere contro chiunque, non trovando ostacolo l'esercizio di esso nel principio della irrilevanza della res inter alios acta. Riguardo alla durata del privilegio, anche ove si ritenga che essa corrisponda all'anno di calendario successivo alla scadenza del prestito, e che quindi possa essere esercitato sul raccolto di tale anno, anche nel caso che il debitore abbia precedentemente cessato la conduzione del fondo, neppure sotto questo profilo sussiste la violazione dell'art. 42 Cost., perché la disciplina del credito agrario è intesa al conseguimento dei fini di utilità sociale della produzione agricola e del suo incremento, rispetto ai quali si legittimano i limiti ed i vincoli della proprietà privata, inerenti alla "funzione sociale" di essa, e preordinati, per quanto riguarda la proprietà terriera, al fine di "conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali" (art. 44 Cost.). Per le stesse ragioni non contrastano con l'art. 42 della Costituzione le norme di cui agli artt. 15, primo e secondo comma, e 16, secondo, terzo e quarto comma, della legge n. 739 del 1960 (Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali), impugnati in quanto fanno riferimento all'art. 8 del decreto legge n. 1509 del 1927. Comunque le eventuali limitazioni che da esse possono derivare ai diritti dei proprietari non sono costituzionalmente illegittime, perché la detta legge del 1960 fu emanata per far fronte in determinate zone alle conseguenze di calamità naturali verificatesi in quell'anno, anche in conformità al principio costituzionale della solidarietà sociale.

    Art. 15 Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamita' naturali e provvidenze per le imprese industriali · Art. 16 Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamita' naturali e provvidenze per le imprese industriali · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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