Art. 7 — Coordinamento delle procedure transfrontaliere di autorizzazione
Per i progetti transfrontalieri, l'autorita' designata coopera con le autorita' designate degli altri Stati membri interessati dal progetto al fine di coordinare i propri calendari e concordare un calendario comune relativamente alla procedura di autorizzazione, nella misura in cui tale coordinamento dei calendari e la definizione di tale calendario comune siano possibili e appropriati, tenuto conto del grado di preparazione o di maturita' del progetto transfrontaliero, garantendo anche gli adempimenti in materia di impatto ambientale transfrontaliero previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per i progetti di cui al comma 1 puo' essere istituita un'autorita' comune. Le autorita' designate informano i coordinatori europei, designati ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013, in merito alle procedure di autorizzazione, anche al fine di facilitare i contatti tra le autorita' designate nell'ambito delle procedure di autorizzazione relative a progetti che riguardano due o piu' Stati membri. In caso di mancata osservanza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, su richiesta dei coordinatori europei interessati, le autorita' designate forniscono informazioni sulle misure adottate o che prevedono di adottare per permettere la conclusione della procedura di autorizzazione con il minor ritardo possibile.
Testo vigente dal 1 agosto 2023
