Il promotore trasmette il progetto all'autorita' designata o, se del caso, all'autorita' comune istituita in conformita' all'articolo 7, comma 2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricevimento del progetto. Qualora il progetto non soddisfi il livello di dettaglio delle informazioni previsto al comma 2, lettera a), l'istanza e' rigettata mediante una decisione debitamente motivata entro quattro mesi dal ricevimento, salvo termini piu' stringenti previsti dalla normativa vigente. Le autorita' designate garantiscono che i promotori dei progetti ricevano informazioni generali che fungano da orientamenti per la trasmissione di cui al comma 1, in funzione, se del caso, della modalita' di trasporto interessata, contenenti informazioni sulle autorizzazioni, decisioni e pareri che possono essere necessari per l'attuazione di un progetto. Tali informazioni, per ogni parere, decisione o autorizzazione, comprendono quanto segue:

  • a)informazioni generali relative all'ambito di applicazione e al livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere a cura del promotore del progetto;
  • b)i termini applicabili o, in loro assenza, termini indicativi;
  • c)i recapiti delle autorita' e delle parti interessate che sono di norma coinvolte nelle consultazioni collegate alle varie autorizzazioni, decisioni e ai vari pareri. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili a tutti i promotori dei progetti, anche attraverso portali d'informazione elettronici. Una volta che il promotore del progetto ha completato e presentato il fascicolo della domanda relativo al progetto, la decisione di autorizzazione e' adottata entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, salvo le proroghe di cui all'articolo 5, comma 4. Le autorita' coinvolte nella procedura di autorizzazione comunicano all'autorita' designata l'avvenuto rilascio delle autorizzazioni, delle decisioni e dei pareri richiesti. La procedura di autorizzazione prevista dal presente decreto non pregiudica l'osservanza dei requisiti stabiliti dal diritto internazionale e dell'Unione europea, ivi compresi i requisiti in materia di tutela ambientale e della salute umana e non comporta un abbassamento degli standard destinati ad evitare, prevenire, ridurre o controbilanciare gli effetti negativi sull'ambiente.

Testo vigente dal 1 agosto 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-10;101~art6 · fonte del testo

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