Autorita' designata Le autorita' designate ai sensi del presente decreto sono le direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti in materia di:

  • a)infrastrutture di trasporto stradale e autostradale;
  • b)infrastrutture di trasporto ferroviario;
  • c)infrastrutture di trasporto nel settore interportuale e logistico e a favore dell'intermodalita';
  • d)infrastrutture di trasporto pubblico locale e urbano;
  • e)infrastrutture di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
  • f)interventi previsti da leggi speciali. Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto aereo, l'autorita' designata ai sensi del presente decreto e' l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). L'ENAC e' tenuto a comunicare alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni attivita' svolta in qualita' di autorita' designata. Laddove per uno specifico progetto sia individuato un Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, l'autorita' designata e' individuata nel Commissario straordinario. L'identita' dell'autorita' designata per ciascun progetto e' indicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'autorita' designata:
  • a)e' il punto di contatto principale per le informazioni destinate al promotore del progetto e ad altre pertinenti autorita' coinvolte nella procedura di autorizzazione relativa a un determinato progetto;
  • b)vigila sul calendario della procedura di autorizzazione e in particolare registra qualsiasi proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 1;
  • c)fornisce al promotore del progetto, su richiesta, le indicazioni per la trasmissione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione pertinenti, comprese tutte le autorizzazioni, le decisioni e i pareri che devono essere ottenuti ai fini della decisione di autorizzazione;
  • d)garantisce che il promotore del progetto sia informato dell'adozione della decisione di autorizzazione;
  • e)puo' fornire orientamenti al promotore del progetto per quanto concerne le informazioni e i documenti supplementari da trasmettere nel caso in cui l'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, sia stata rigettata. Quanto previsto al comma 5 non pregiudica le competenze delle altre autorita' coinvolte nella procedura di autorizzazione ne' la possibilita' per il promotore del progetto di contattare singole autorita' riguardo a specifiche autorizzazioni o pareri che formano parte della decisione di autorizzazione.

Testo vigente dal 1 agosto 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-10;101~art4 · fonte del testo

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