La durata della procedura di autorizzazione non e' superiore a quattro anni dal suo inizio stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma 1. Il periodo di quattro anni di cui al comma 1 non pregiudica gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell'Unione europea e non comprende i periodi necessari per avviare procedure di ricorso amministrativo e ricorsi giurisdizionali, nonche' qualunque periodo necessario ad attuare ogni decisione o misura che ne deriva. Il periodo di quattro anni di cui al comma 1 non pregiudica il diritto di prevedere che la procedura di autorizzazione sia completata tramite un atto legislativo statale, regionale, o delle province autonome, nel qual caso il termine e' sospeso a decorrere dalla presentazione del disegno di legge e fino alla sua definitiva approvazione. Puo' essere concessa dall'autorita' designata una proroga adeguata al periodo di quattro anni di cui al comma 1 in casi debitamente motivati. La durata della proroga e' stabilita caso per caso, e' debitamente motivata ed e' limitata al solo scopo di completare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e della decisione di autorizzazione. Quando tale proroga e' concessa, il promotore del progetto e' informato delle ragioni di tale concessione. Un'ulteriore proroga puo' essere concessa una sola volta, alle stesse condizioni. Non sussiste la responsabilita' dell'autorita' designata, nonche' delle autorita' coinvolte nella procedura di autorizzazione, allorche' il periodo di quattro anni di cui al comma 1, prorogato a norma del comma 4, non sia rispettato, qualora il ritardo sia attribuibile al promotore del progetto.

Testo vigente dal 1 agosto 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-10;101~art5 · fonte del testo

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