Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

  • a)«decisione di autorizzazione»: la decisione o la serie di decisioni, adottate simultaneamente o successivamente dalle autorita' competenti, a esclusione delle autorita' amministrative e giurisdizionali competenti a conoscere dei ricorsi, che stabiliscono se il promotore di un progetto ha diritto a realizzare il progetto nell'area geografica interessata, fatte salve altre decisioni eventualmente adottate nell'ambito di una procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale;
  • b)«procedura di autorizzazione»: qualsiasi procedura da seguire in relazione a un progetto che rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto al fine di ottenere la decisione di autorizzazione richiesta dall'autorita' o dalle autorita', ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione europea, ad eccezione della programmazione territoriale e urbana, delle procedure relative all'aggiudicazione di appalti pubblici, e delle iniziative intraprese a livello strategico che non riguardano un progetto specifico, quali le valutazioni ambientali strategiche, la pianificazione pubblica del bilancio e i piani di trasporto nazionali o regionali;
  • c)«progetto»: una proposta di costruzione, adeguamento o modifica di una determinata sezione dell'infrastruttura di trasporto, che mira a migliorare la capacita', la sicurezza e l'efficienza di tale infrastruttura e la cui realizzazione deve essere approvata mediante una decisione di autorizzazione;
  • d)«progetto transfrontaliero»: un progetto riguardante una sezione transfrontaliera tra due o piu' Stati membri;
  • e)«promotore del progetto»: il richiedente una decisione di autorizzazione relativa alla realizzazione di un progetto o la pubblica autorita' che da' avvio a un progetto;
  • f)«autorita' designata»: l'autorita' o le autorita' che rappresentano il punto di contatto per il promotore del progetto e che facilitano il trattamento efficiente e strutturato delle procedure di autorizzazioni in conformita' al presente decreto;
  • g)«autorita' comune»: un'autorita' istituita di comune accordo tra due o piu' Stati membri per facilitare le procedure di autorizzazione relative ai progetti transfrontalieri, comprese le autorita' comuni istituite da autorita' designate qualora a tali autorita' designate sia stato conferito il potere di istituire autorita' comuni.

Testo vigente dal 1 agosto 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-10;101~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari