Per garantire lo sviluppo della rete dei trasporti nel suo insieme, gli introiti derivanti dagli oneri per i costi esterni nonche' dalla maggiorazione agli oneri per l'infrastruttura di cui all'articolo 3, commi 11 e 12, sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono utilizzati, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, a beneficio del settore dei trasporti, al fine di ottimizzare l'intero sistema dei trasporti. In particolare, gli introiti derivanti dagli oneri per i costi esterni sono utilizzati prioritariamente per rendere i trasporti piu' sostenibili, mediante una o piu' delle misure seguenti:

  • a)l'agevolazione di una tariffazione efficace;
  • b)la riduzione alla fonte dell'inquinamento dovuto al trasporto stradale;
  • c)l'attenuazione alla fonte degli effetti dell'inquinamento dovuto al trasporto stradale;
  • d)il miglioramento delle prestazioni dei veicoli in materia di CO2 e di consumo di carburante;
  • e)la creazione di infrastrutture alternative per gli utenti dei trasporti e l'espansione della capacita' attuale;
  • f)il sostegno alla rete transeuropea di trasporto;
  • g)l'ottimizzazione della logistica;
  • h)il miglioramento della sicurezza stradale;
  • i)la messa a disposizione di parcheggi sicuri. Almeno il 15 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi derivanti dagli oneri per i costi esterni di cui al comma 1, nonche' dagli oneri di infrastruttura previsti dalla normativa vigente in materia e' destinato alle attivita' di cui alla lettera f) del medesimo comma 1.

Testo vigente dal 25 marzo 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;7~art4bis · fonte del testo

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