Ai fini del presente decreto si intende per:

  • a)«decisione» una decisione definitiva che applica una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, che sia stata adottata da:
  • 1)una autorita' giudiziaria che ha emesso un provvedimento penale di condanna;
  • 2)una autorita' diversa dall'autorita' giudiziaria, che si e' pronunciata in relazione a un fatto costituente reato, purche' alla persona interessata sia stata data la possibilita' di fare ricorso all'autorita' giudiziaria penale;
  • 3)una autorita' diversa dall'autorita' giudiziaria, che si e' pronunciata in merito a una violazione amministrativa, purche' alla persona interessata sia stata data la possibilita' di fare ricorso all'autorita' giudiziaria;
  • 4)una autorita' giudiziaria che ha emesso la decisione di cui al numero 3);
  • b)«sanzione pecuniaria» l'obbligo di pagare:
  • 1)una somma di denaro a titolo di pena irrogata a seguito di condanna;
  • 2)una somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento delle vittime e liquidata dal giudice con la sentenza di condanna, qualora le vittime non si siano costituite parte civile nel processo penale;
  • 3)una somma di denaro dovuta per condanna alle spese di procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione;
  • 4)una somma di denaro per la quale vi e' condanna al versamento in favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime imposta nella stessa decisione.
  • c)«Stato della decisione» lo Stato in cui e' emessa una delle decisioni di cui al comma 1, lettera a);
  • d)«Stato di esecuzione» lo Stato al quale e' trasmessa una decisione a fini di esecuzione.

Testo vigente dal 12 marzo 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;37~art2 · fonte del testo

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