Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)«decisione» una decisione definitiva che applica una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, che sia stata adottata da:
- 1)una autorita' giudiziaria che ha emesso un provvedimento penale di condanna;
- 2)una autorita' diversa dall'autorita' giudiziaria, che si e' pronunciata in relazione a un fatto costituente reato, purche' alla persona interessata sia stata data la possibilita' di fare ricorso all'autorita' giudiziaria penale;
- 3)una autorita' diversa dall'autorita' giudiziaria, che si e' pronunciata in merito a una violazione amministrativa, purche' alla persona interessata sia stata data la possibilita' di fare ricorso all'autorita' giudiziaria;
- 4)una autorita' giudiziaria che ha emesso la decisione di cui al numero 3);
- b)«sanzione pecuniaria» l'obbligo di pagare:
- 1)una somma di denaro a titolo di pena irrogata a seguito di condanna;
- 2)una somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento delle vittime e liquidata dal giudice con la sentenza di condanna, qualora le vittime non si siano costituite parte civile nel processo penale;
- 3)una somma di denaro dovuta per condanna alle spese di procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione;
- 4)una somma di denaro per la quale vi e' condanna al versamento in favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime imposta nella stessa decisione.
- c)«Stato della decisione» lo Stato in cui e' emessa una delle decisioni di cui al comma 1, lettera a);
- d)«Stato di esecuzione» lo Stato al quale e' trasmessa una decisione a fini di esecuzione.
Testo vigente dal 12 marzo 2016
