Livelli di riferimento radon ( ((Direttiva 2013/59/Euratom)), articolo 7, articolo 54, comma 1, 74, comma 1; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, allegato I-bis, punto 4 lettera a)). I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attivita' di radon in aria, sono di seguito indicati:

  • a)300 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di attivita' di radon in aria per le abitazioni esistenti;
  • b)200 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di attivita' di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;
  • c)300 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di attivita' di radon in aria per i luoghi di lavoro;
  • d)il livello di cui all'articolo 17, comma 4, e' fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua o del corrispondente valore di esposizione integrata annua riportato nell'Allegato II, sez. I, punto 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l'ISIN e l'Istituto superiore di sanita' possono essere individuati livelli di riferimento inferiori a quelli di cui al comma 1, anche differenziati in relazione ai diversi usi degli edifici, sulla base delle determinazioni del Piano di cui all'articolo 10 e dell'evoluzione degli orientamenti europei e internazionali.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2020 al 18 gennaio 2023. 3 parole tolte, 47 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Iaggiunto: Livelli di riferimento radon ( Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 7, articolo 54, comma 1, 74, comma 1; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, allegato I-bis, punto 4 lettera a. I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attivita' di radon in aria, sono di seguito indicati:

d) il livello di tolto: riferimento di cui all'articolo 17, comma 4, e' fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua aggiunto: o del corrispondente valore di esposizione integrata annua riportato nell'Allegato II, sez. I, punto 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art12 · fonte del testo

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