Art. 70 — Formazione e informazione sulle sorgenti orfane (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 92; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 12)
Formazione e informazione sulle sorgenti orfane (direttiva 2013/59/((Euratom)), articolo 92; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 12). L'ENEA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede a organizzare appositi corsi di formazione per la direzione e per il personale degli impianti in cui e' piu' probabile che siano rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane, quali ad esempio, i grandi depositi e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici, e per la direzione e per il personale operante presso i punti di ingresso o di uscita dallo Stato e i nodi di transito, affinche' tali soggetti:
- a)siano informati della possibilita' di rinvenire sorgenti;
- b)ricevano consulenza e formazione sul riconoscimento visivo delle sorgenti e dei relativi contenitori;
- c)ricevano le informazioni di base sulle radiazioni ionizzanti e sui loro effetti;
- d)siano informati sulle misure da adottare in caso di ritrovamento o di sospetto ritrovamento di una sorgente.
Testo vigente dal 18 gennaio 2023
