Art. 3 — Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo ai livelli di riferimento radon
All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) il livello di cui all'articolo 17, comma 4, e' fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua o del corrispondente valore di esposizione integrata annua riportato nell'Allegato II, sez. I, punto 1.»
Testo vigente dal 3 gennaio 2023
