Art. 8 — Obbligo di comunicazione una tantum
Gli intermediari e i contribuenti obbligati alla comunicazione ai sensi dell'articolo 3 trasmettono all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2021 le informazioni di cui all'articolo 6 relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase e' stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020. Con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 5, sono definiti i termini e le modalita' per la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1.
Testo vigente dal 11 agosto 2020 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
