Art. 10 — Modifiche alle disposizioni vigenti
All'articolo 31-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, le parole «agli articoli 7, 8, 8-bis e 10» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7, 8, 8-bis, 8 bis bis, 8 bis ter e 10».
Testo vigente dal 11 agosto 2020 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
