Art. 6 — Oggetto della comunicazione
Le informazioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate riguardano:
- a)l'identificazione degli intermediari ((, diversi dagli intermediari esonerati dall'obbligo di comunicazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3,)) e dei contribuenti interessati, compresi il nome, la data e il luogo di nascita ovvero la denominazione sociale o ragione sociale, l'indirizzo, la residenza ai fini fiscali, il NIF (numero di identificazione fiscale), nonche' i soggetti che costituiscono imprese associate di tali contribuenti; 1
- b)gli elementi distintivi presenti nel meccanismo transfrontaliero che lo rendono oggetto di comunicazione;
- c)una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione ((, incluso il riferimento al nome con il quale e' comunemente noto, e una descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorita' competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;)) 1
- d)la data di avvio dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero;
- e)le disposizioni nazionali che stabiliscono l'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero;
- f)il valore del meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo di comunicazione;
- g)l'identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati, nonche' delle eventuali altre giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo di comunicazione;
- h)l'identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero nonche' delle giurisdizioni a cui tale soggetto e' riconducibile. Per gli intermediari, le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione solo nella misura in cui gli stessi ne sono a conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194
1con decorrenza dal 1 gennaio 2026
Il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".
Testo vigente dal 6 gennaio 2026 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
