Le informazioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate riguardano:

  • a)l'identificazione degli intermediari ((, diversi dagli intermediari esonerati dall'obbligo di comunicazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3,)) e dei contribuenti interessati, compresi il nome, la data e il luogo di nascita ovvero la denominazione sociale o ragione sociale, l'indirizzo, la residenza ai fini fiscali, il NIF (numero di identificazione fiscale), nonche' i soggetti che costituiscono imprese associate di tali contribuenti; 1
  • b)gli elementi distintivi presenti nel meccanismo transfrontaliero che lo rendono oggetto di comunicazione;
  • c)una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione ((, incluso il riferimento al nome con il quale e' comunemente noto, e una descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorita' competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;)) 1
  • d)la data di avvio dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero;
  • e)le disposizioni nazionali che stabiliscono l'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero;
  • f)il valore del meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo di comunicazione;
  • g)l'identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati, nonche' delle eventuali altre giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo di comunicazione;
  • h)l'identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero nonche' delle giurisdizioni a cui tale soggetto e' riconducibile. Per gli intermediari, le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione solo nella misura in cui gli stessi ne sono a conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194

1

con decorrenza dal 1 gennaio 2026

Il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".

Testo vigente dal 6 gennaio 2026 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 6 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 2020 al 6 gennaio 2026. 1 parola tolta, 70 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) l'identificazione degli intermediari tolto: eaggiunto: , diversi dagli intermediari esonerati dall'obbligo di comunicazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3, e dei contribuenti interessati, compresi il nome, la data e il luogo di nascita …

c) una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazioneaggiunto: , incluso il riferimento al nome con il quale e' comunemente noto, e una descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorita' competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194

    Il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-30;100~art6 · fonte del testo

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