Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Oggetto della comunicazione (articolo 6 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100)

[2]1. Le informazioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate riguardano:

  • a)l'identificazione degli intermediari, diversi dagli intermediari esonerati dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 203, commi 4 e 5, e dei contribuenti interessati, compresi il nome, la data e il luogo di nascita ovvero la denominazione sociale o ragione sociale, l'indirizzo, la residenza ai fini fiscali, il NIF (numero di identificazione fiscale), nonche' i soggetti che costituiscono imprese associate di tali contribuenti;
  • b)gli elementi distintivi presenti nel meccanismo transfrontaliero che lo rendono oggetto di comunicazione;
  • c)una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione, incluso il riferimento al nome con il quale e' comunemente noto, e una descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorita' competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;
  • d)la data di avvio dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero;
  • e)disposizioni nazionali che stabiliscono l'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero;
  • f)il valore del meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo di comunicazione;
  • g)l'identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati, nonche' delle eventuali altre giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo di comunicazione;
  • h)l'identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero nonche' delle giurisdizioni a cui tale soggetto e' riconducibile. 2. Per gli intermediari, le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione solo nella misura in cui gli stessi ne sono a conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art206 · fonte del testo

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