Art. 11 — Obblighi di conservazione della documentazione
Gli intermediari e i contribuenti obbligati ai sensi dell'articolo 3 conservano i documenti e i dati utilizzati ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero:
- a)fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate;
- b)fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui le informazioni avrebbero dovuto essere trasmesse, nel caso di omessa comunicazione.
Testo vigente dal 11 agosto 2020 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
