Art. 11 — Obblighi di conservazione della documentazione

Gli intermediari e i contribuenti obbligati ai sensi dell'articolo 3 conservano i documenti e i dati utilizzati ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero:

  • a)fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate;
  • b)fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui le informazioni avrebbero dovuto essere trasmesse, nel caso di omessa comunicazione.

Testo vigente dal 11 agosto 2020 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-30;100~art11 · fonte del testo

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