Art. 31-bis — Scambio di informazioni su richiesta

(( L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e delle giurisdizioni terze con le quali e' in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'Amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorita' locali. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorita' con le modalita' ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'Amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati dalla normativa dell'Unione europea e dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni puo' essere, inoltre, rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non e' in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni. Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalita' previsti dal capo IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE. Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle autorita' competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle altre forme di scambio di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio di informazioni su richiesta.))

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 32

147

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 32 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 31-bis, terzo comma, le parole: «7, 8 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «7, 8, 8-bis e 10»". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che la suindicata modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

D.Lgs. 1 marzo 2023, n. 32

175

Il D.Lgs. 1 marzo 2023, n. 32 ha disposto: - (con l'art. 16, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 31-bis, terzo comma, dopo le parole: «8 bis ter» sono inserite le seguenti: «, 8 bis quater»"; - (con l'art. 16, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 31-bis, sesto comma, dopo le parole «sul patrimonio» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette»"; - (con l'art. 16, comma 1, lettera c)) che "all'articolo 31-bis, settimo comma, primo periodo, dopo le parole «indagini amministrative» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici,»"; - (con l'art. 16, comma 1, lettera d)) che "all'articolo 31-bis, decimo comma, dopo le parole «controllo richiesto» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta,»".

Testo vigente dal 22 febbraio 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 2023 al 22 febbraio 2024. 423 parole tolte, 58 parole aggiunte.

L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea aggiunto: e delle giurisdizioni terze con le quali e' in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto tolto: dell'amministrazione aggiunto: dell'Amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorita' locali. tolto: Essa, a tale fine, puo' autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorita' con … delle imposte sul reddito. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni tolto: l'amministrazione aggiunto: l'Amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati tolto: agli articoli 7, 8, 8-bis, 8 bis bis, 8 bis ter, 8 bis quater e 10 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 aggiunto: dalla normativa dell'Unione europea e dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o … informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalita' previsti dal tolto: CAPO aggiunto: capo IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi … reddito e sul patrimonio, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette. tolto: In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell'Unione europea, e' disciplinata dall'articolo 11 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio. Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono interrogare i soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa documentazione, a condizione di reciprocita' e previo accordo tra l'autorita' richiedente e l'autorita' interpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero. Quando la situazione di uno o piu' soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria puo' decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni cosi' ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorita' competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati. Qualora l'autorita' competente di un altro Stato membro proponga di partecipare ad un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorita' l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta,, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'autorita' competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attivita' ivi previste con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente aggiunto: 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle altre forme di scambio di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio di informazioni su richiesta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art31bis · fonte del testo

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