Art. 21 — Modifiche all'articolo 26 della legge 22 aprile 2005, n. 69
All'articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La corte puo' rifiutare l'assenso unicamente quando ricorre uno dei casi di cui agli articoli 18, 18-bis e 18-ter.».
Testo vigente dal 5 febbraio 2021
