Art. 4 — Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69
Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 9, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. All'atto della esecuzione della ordinanza di cui al comma 4, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria informa altresi' la persona della quale e' richiesta la consegna che ha facolta' di nominare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero della volonta' dell'interessato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione il presidente della Corte di appello da' immediato avviso all'autorita' competente dello stesso.»;
- b)all'articolo 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Si applica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 5-bis, primo periodo.».
Testo vigente dal 3 ottobre 2016
