Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/06/1980 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), promosso con ordinanza

emessa il 26 maggio 1975 dal pretore di Milano, nel procedimento civile

vertente tra Marino Agostino e la S.p.a. Alfa Romeo, iscritta al n. 487

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

udito l'avvocato generale dello Stato, Renato Carafa, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Pronunziando su un'istanza incidentale di provvedimento

d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., il pretore di Milano ordinava

alla convenuta Società Alfa Romeo la reintegrazione nel posto di

lavoro del ricorrente Agostino Marino e contestualmente sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 20

maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), per contrasto con gli

artt. 2, 3, 13 e 41, secondo comma, della Costituzione.

Risulta dall'ordinanza che il ricorrente è stato sorpreso mentre

tentava di portar fuori dello stabilimento alcuni beni della Società

Alfa Romeo, e che il pretore accorda il provvedimento d'urgenza

fondando il fumus boni iuris sull'illegittimità costituzionale

dell'art. 6 dello Statuto dei lavoratori, il quale consentirebbe

l'ispezione coattiva dei lavoratori da parte del datore di lavoro.

Infatti, osserva il pretore, una volta annullata la norma sospetta

d'illegittimità, l'acquisizione probatoria a carico del Marino sarebbe

nulla, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato.

Nel merito della questione di legittimità costituzionale il

pretore rileva che la norma denunziata, consentendo al datore di lavoro

ispezioni coattive e perquisizioni, sia pure entro certi limiti e a

determinate condizioni, collide con l'art. 13 della Costituzione, il

quale consente restrizioni della libertà personale esclusivamente ad

opera di specifici organi dello Stato. Né sarebbe ipotizzabile il

ricorso all'istituto del consenso dell'avente diritto, se è vero che

la norma non lo prende in esame, come non prende nemmeno in esame il

consenso collettivamente prestato dalle rappresentanze dei lavoratori,

quando afferma che questo può essere sostituito da un provvedimento di

polizia amministrativa.

Il contrasto con gli altri articoli della Costituzione deriverebbe

dalla concezione ideologica sottesa alla norma che si riallaccia a

quella dell'"originarietà normativa dell'ordinamento aziendale,

all'interno del quale il " maitre " si pone come titolare di un potere

assoluto nei confronti dei lavoratori sudditi". Di qui il contrasto con

i diritti inviolabili dell'uomo sub specie dell'habeas corpus (art. 2

Cost.), con la pari dignità sociale di tutti i cittadini (art. 3

Cost.), con il "ribaltamento dell'ottica tradizionale" operato

dall'art. 41 Cost. che sancisce la prevalenza della sicurezza, della

libertà e della dignità umana sul diritto di proprietà.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, e si è costituita. ma fuori termine, la S.p.a. Alfa

Romeo, rappresentata e difesa dagli Avvocati Michele Giorgianni e

Salvatore Trifirò.

Nel chiedere che la questione venga dichiarata infondata,

l'Avvocatura rileva che l'art. 6 della legge n. 300 non consente

affatto la coercizione fisica del lavoratore, ma si limita a prevedere

la possibilità di visite di controllo, visite alle quali il lavoratore

può sempre opporre rifiuto. Questo rifiuto può determinare soltanto a

carico del lavoratore l'applicazione di sanzioni disciplinari in

conformità agli accordi dei contratti collettivi di lavoro, sanzioni

contro le quali il destinatario ha la possibilità di svolgere tutte le

impugnative previste dal successivo art. 7. Mancando la possibilità

della coazione fisica o morale, sarebbe impossibile ipotizzare

qualsiasi contrasto con l'art. 13 Cost.

Aggiunge l'Avvocatura che l'art. 6 impugnato, tendendo a tutelare

il patrimonio aziendale nella sua integrità, garantisce sì la

proprietà privata del datore di lavoro, ma anche l'elemento

indispensabile perché lo stesso diritto al lavoro possa essere

effettivamente esercitato. Senza il patrimonio aziendale difatti non

esiste l'impresa e senza impresa non esiste neanche la possibilità

d'un concreto svolgimento del lavoro. Ispirata dunque alle finalità di

cui agli artt. 4 e 35 Cost., la norma impugnata non appare nemmeno in

contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione. Considerato in diritto :

Il pretore di Milano solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto

dei lavoratori), in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 41, secondo comma

della Costituzione.

Secondo il giudice a quo l'art. 6 dello Statuto colliderebbe con

gli artt. 2 e 13 della Costituzione in quanto le visite personali di

controllo previste nell'articolo denunziato violerebbero i diritti

essenziali dell'uomo e la libertà personale dell'individuo e non

potrebbero essere attuate nemmeno con il consenso dell'avente diritto o

con quello collettivamente prestato dalle rappresentanze dei

lavoratori, ma esclusivamente ad opera di specifici organi dello Stato.

Le disposizioni dell'art. 6 costituirebbero "una norma attributiva

di un potere privato dissonante con il principio costituzionale

dell'inviolabilità personale. L'ideologia che essa sottintende",

prosegue l'ordinanza, "è quella della originarietà normativa

dell'ordinamento aziendale all'interno del quale il " maitre " si pone

come titolare di un potere assoluto nei confronti dei lavoratori

sudditi, considerati a stregua di irriducibili antagonisti del valore -

cardine dell'ordinamento, la proprietà". Da tale ideologia

discenderebbe "una sorta di presunzione di sospetto nei confronti dei

lavoratori occupati nell'impresa" e "una sorta di diffidenza di classe"

e pertanto una prevalenza dei diritti dei proprietari di fronte a

quelli dei loro dipendenti, il che violerebbe il principio

dell'uguaglianza e i limiti costituzionali dell'esercizio della

proprietà.

2. - Benché sollevata a seguito di concessione di provvedimento ex

art. 700 cod. proc. civ. la Corte ritiene che la questione sia

ammissibile in quanto proposta nel corso e ai fini del giudizio di

merito (sulla impugnazione del licenziamento), del quale il giudice a

quo era già investito col procedimento principale.

3. - La questione di legittimità costituzionale non è fondata.

Va anzitutto rilevato che la concezione ideologica sulla quale il

giudice a quo crede di impostare la sua interpretazione dell'art. 6 non

risponde allo spirito dello Statuto dei lavoratori e allo scopo che il

legislatore ha inteso con esso perseguire. A base dell'ordinanza vi è

l'aprioristica persuasione che la norma denunziata configuri il

rapporto di lavoro come un inevitabile e irriducibile contrasto fra

datori di lavoro e lavoratori, in guisa che lo svolgimento

dell'attività produttiva debba attuarsi in un incessante conflitto fra

opposti interessi degli uni e degli altri. Ciò porta ad una errata ed

anacronistica nozione dell'impresa che contrasta con l'attuale realtà

economica e giuridica.

L'articolo denunziato s'inquadra invece nel complesso delle norme

che regolano i rapporti fra datori di lavoro e lavoratori

nell'esercizio dell'attività lavorativa e della produzione economica.

Esso non è diretto a limitare la libertà, la dignità e

l'onorabilità individuale del lavoratore nell'organizzazione

aziendale, ma concorre a disciplinare l'attività collettiva dei

facenti parte di tale organizzazione. Presupposto necessario di questa

è la regolamentazione del complesso aziendale, il quale, come quello

di qualsivoglia gruppo umano avente uno scopo economico comune, non

può attuarsi senza i necessari controlli.

4. L'art. 6 prende dunque atto di una realtà necessaria e la

regolamenta determinando i fini ai quali devono essere dirette le

visite personali di controllo, cioè la tutela del patrimonio aziendale

in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie

prime o dei prodotti, precisando che esse devono svolgersi all'uscita

dei luoghi di lavoro, con il rispetto della dignità e della

riservatezza del lavoratore e con l'applicazione di sistemi di

selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di

lavoratori.

5. - Ciò premesso, la norma denunziata non contrasta con l'art. 13

della Costituzione e non lede l'autonomia dell'individuo e la

disponibilità della propria persona.

Le modalità indicate per l'esercizio del controllo sono dirette a

dare un carattere impersonale alle visite, salvaguardando la

tranquillità e la serenità dell'ambiente lavorativo e proteggendo sia

i beni del patrimonio aziendale sia, nei luoghi di lavoro, quelli

personali dei singoli lavoratori.

Si tratta in ogni caso di controlli che non sono né possono essere

coattivamente imposti, ma che devono svolgersi col consenso

dell'interessato, soggetto, in caso di ingiustificato rifiuto soltanto

a responsabilità disciplinare.

Come questa Corte ha già ritenuto con la sentenza n. 23 del 1975

in tema anch'essa di Statuto dei lavoratori, l'art. 13 della

Costituzione disciplina potestà coattive dirette a limitare

l'autonomia e la disponibilità della persona, ma non riguarda oneri

volontariamente assunti che non comportano alcuna degradazione

giuridica e che non ledono in alcun modo la dignità del soggetto.

6. - Gli stessi argomenti fatti valere per l'art. 13 mostrano

infine come sia del pari insussistente la pretesa violazione degli

artt. 2, 3 e 41, secondo comma, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)

sollevata dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe in

riferimento agli artt. 2, 3, 13, 41, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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