Corte costituzionale

Sentenza n. 97/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1970 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18,

primo e secondo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, contenente

la legge sul gratuito patrocinio, degli artt. 128 e 130 del codice di

procedura penale e degli artt. 4 e 5 delle relative disposizioni di

attuazione, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 aprile 1968 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Zangrilli Giuseppe, iscritta al n. 176

del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968;

2) ordinanza emessa il 12 agosto 1968 dal giudice istruttore del

tribunale di Vercelli nel procedimento penale a carico di Burgio

Vittorio, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 1968 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 305 del 30 novembre 1968;

3) ordinanza emessa il 10 dicembre 1968 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Carrus Anna, iscritta al n. 55 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969;

4) ordinanza emessa il 12 aprile 1969 dal giudice istruttore del

tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Fiaschini

Angelo e Sanna Giuseppe, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1969

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22

ottobre 1969.

Visti gli atti di costituzione dell'avv. Maurizio Catti e

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1970 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

uditi l'avv. Maurizio Catti ed il sostituto avvocato generale dello

Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza 17 aprile 1968, emessa nel procedimento penale a

carico di Giuseppe Zangrilli, il pretore di Roma, accogliendo analoga

istanza del difensore di ufficio dell'imputato, avv. Maurizio Catti,

dichiarava non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 128 e 130 del codice di procedura penale e

degli artt. 4 e 5 delle relative norme di attuazione, in riferimento

agli artt. 1, 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione.

La non manifesta infondatezza veniva motivata considerando che il

combinato disposto dei richiamati articoli della Costituzione "prevede

il lavoro come diritto, come dignità e come effettività, concetto

quest'ultimo cui deve appunto attribuirsi il conseguente diritto ad una

retribuzione certa e proporzionata alla qualità e quantità del

lavoro, per cui non può negarsi, in fatto, una discriminazione operata

appunto nei confronti del professionista che presta la propria opera

coartato nella sua personale libertà e per interessi di terzi ai quali

lo Stato, ove voglia rispettare la norma di ordine pubblico, dovrebbe

assicurare e garantire la funzione, addossandosene direttamente il

relativo onere (come, ad esempio, nel caso del perito medico -

legale)".

Nessuna motivazione circa la rilevanza nel giudizio a quo della

sollevata questione.

Dopo gli adempimenti di legge l'ordinanza viene ora alla cognizione

di questa Corte.

Nel giudizio, così instaurato, si è costituito l'avv. Maurizio

Catti (assistito, ma non rappresentato, dall'avv. Ferruccio Cappi,

privo all'uopo di apposito mandato), però a nome e nell'interesse

proprio e non dell'imputato. La Corte, con ordinanza dibattimentale, ha

dichiarato inammissibile tale costituzione.

2. - Nel corso del procedimento penale a carico di Vittorio Burgio,

il giudice istruttore presso il tribunale di Vercelli, prima di

provvedere sulla richiesta del p.m. di ordinare il rinvio a giudizio

dell'imputato, con ordinanza 12 agosto 1968, sollevava d'ufficio la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e secondo

comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, dell'art. 128, primo e

secondo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 4 del R.D. 28

maggio 1931, n. 602, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo

comma, e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Dopo una dettagliata premessa di fatto nella quale si pone in

evidenza il fatto che, nel caso concreto, il difensore d'ufficio,

nominato per il patrocinio dell'imputato non abbiente, praticamente non

aveva assolto il suo mandato, tanto da far ritenere come soltanto

formalmente e non sostanzialmente osservate le norme che prescrivono

l'assistenza dell'imputato per taluni atti istruttori e che, quindi,

tutti gli atti di tal genere compiuti nell'istruttoria de qua avrebbero

dovuto essere dichiarati nulli ai sensi dell'art. 185, n. 3 cod. proc.

pen., il giudice a quo - ed evidentemente in questa considerazione deve

ritenersi contenuto il giudizio di rilevanza - rileva che una tale

dichiarazione sarebbe possibile soltanto sulla base di un previo

riconoscimento della illegittimità costituzionale di talune norme sul

gratuito patrocinio e sulla difesa d'ufficio.

Identificate, poi, tali norme nell'art. 18, primo e secondo comma,

del R.D. n. 3282 del 1923, nell'art. 128 del codice di procedura penale

e nell'art. 4 delle disposizioni di attuazione di detto codice, il

giudice a quo ne prospettava la illegittimità costituzionale,

sostanzialmente sotto i seguenti profili:

a) Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate risulterebbe

che l'imputato povero il quale, per cause a lui non imputabili, non

abbia presentato l'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio è

tenuto a pagare l'onorario al proprio difensore di ufficio anche se non

abbia i mezzi per farlo.

L'avvocato di ufficio di imputato povero, sapendo di non poter

essere pagato, non svolge alcuna valida difesa.

Ne discende la violazione dell'art. 24, commi secondo e terzo,

della Costituzione, in quanto l'imputato non abbiente non è in grado

di esercitare direttamente il diritto di difesa e gli appositi istituti

(gratuito patrocinio e difesa d'ufficio) non sono idonei ad assicurare

i mezzi per una effettiva difesa.

b) Comunque è sempre violato il principio di eguaglianza di cui

all'art. 3 della Costituzione, in quanto tra cittadini abbienti e

cittadini non abbienti esiste una grave disparità per quanto attiene

alla possibilità di un effettivo esercizio del diritto di difesa.

c) Infine, pur negando la rilevanza della questione ai fini del

giudizio a quo, secondo il giudice istruttore, è il principio

fondamentale dell'istituto del gratuito patrocinio - difesa gratuita -

che sarebbe inficiato di incostituzionalità, cosicché questa Corte,

facendo ricorso all'art. 27 della legge n. 87 del 1953 e riesaminando

la soluzione già adottata con la sentenza n. 114 del 1964, ben

potrebbe dichiararlo in questa occasione.

Dopo gli adempimenti di legge, la questione viene ora alla

cognizione di questa Corte.

Nel giudizio, così promosso, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, che con la memoria di costituzione eccepisce, in sostanza

quanto segue:

a) La disciplina della concessione del gratuito patrocinio in sede

penale è contenuta negli artt. 15, ultimo comma, e 29, terzo comma, e

non nell'art. 18, primo e secondo comma, del R.D. n. 3282 del 1923.

Cadono, pertanto, tutte le argomentazioni dirette a dimostrarne la

illegittimità tratta dal citato art. 18, essendo ben diversa la

disciplina contenuta, per la materia penale, nei richiamati artt. 15 e

29.

b) Dal combinato disposto degli artt. 128 cod. proc. pen., 4 delle

relative norme di attuazione e degli artt. 15 e 29, non già 18, del

R.D. n. 3282 del 1923, risulta in modo chiaro che al non abbiente è

assicurata la difesa gratuita, cosicché cade il presupposto, dedotto

dall'erroneo richiamo all'art. 18, della denunziata disparità di

trattamento tra cittadini abbienti e non abbienti e della prospettata

violazione dell'art. 3 della Costituzione.

c) Che, infine, i difensori d'ufficio non retribuiti esercitino la

loro funzione senza il dovuto impegno, cosicché la loro assistenza si

riduce ad una mera lustra, costituisce, bensì, un grave inconveniente,

ma un inconveniente che non ha rilevanza giuridica e tanto meno

costituzionale e riguarda soltanto il ben diverso campo dell'etica

professionale.

Non sussistono, perciò, ragioni valide perché la Corte ritorni

sulla decisione adottata con la sentenza n. 114 del 1964.

3. - Con ordinanza 10 dicembre 1968, emessa nel corso del

procedimento penale a carico di tale Anna Carrus, il pretore di Roma,

accogliendo in parte analoga eccezione sollevata dal difensore

d'ufficio della Carrus, ha dichiarato rilevante e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 128

del codice di procedura penale e 4 e 5 delle relative norme di

attuazione, in riferimento agli artt. 23 e 36 della Costituzione.

La rilevanza viene motivata con la connessione alla retta

costituzione del rapporto processuale in atto (violazione dell'art. 185

c.p.p.).

La non manifesta infondatezza viene, in sostanza, motivata con le

seguenti considerazioni:

La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 1964, n. 114, nel

dichiarare infondata l'analoga questione sollevata in relazione al

gratuito patrocinio, riconduceva questo istituto alle prestazioni

obbligatorie previste dall'art. 23 della Costituzione, avvertendo,

peraltro, che, in caso di prestazioni imposte a liberi professionisti,

la presenza di vari presupposti valeva a legittimarle.

Tra questi presupposti si indicavano in particolare:

a) ragioni di interesse generale;

b) condizioni di imposizione tali che la prestazione del servizio

non trasformasse la libera professione in modo da annullare le

soddisfazioni delle esigenze economiche e morali del soggetto.

Ragioni d'interesse generale possono giustificare l'assicurazione

della tutela giurisdizionale dei non abbienti, ma non anche quella

degli abbienti che o per irreperibilità non siano in grado di

nominarsi un difensore o non vogliano farlo, donde l'illegittimità,

proprio in relazione all'art. 23 della Costituzione, di imporre

all'avvocato di assumersi il rischio patrimoniale di una prestazione

che giova soltanto al prevenuto e che, quindi, da questi dovrebbe

essere retribuita ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.

D'altra parte, in concreto, l'esercizio della difesa di ufficio si

è trasformato in una finzione che mortifica lo stesso avvocato che

deve assumerlo e che non può svolgerlo con la dovuta serietà, senza

ridurre e, quindi, annullare le soddisfazioni economiche che l'incarico

di fiducia gli procura.

Il giudizio, così promosso, dopo gli adempimenti di legge, viene

ora alla cognizione della Corte. Non vi sono state costituzioni o

interventi di parti.

4. - Con ordinanza 12 aprile 1969, emessa nel procedimento penale a

carico di tali Angelo Fiaschini e Giuseppe Sanna, il giudice istruttore

del tribunale di Milano ha sollevato di ufficio questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 128 del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo l'art. 128 cod. proc. pen. porrebbe in

essere "una frode" e "una ipocrisia costituzionale", in quanto mentre

in apparenza sembrerebbe assicurare anche ai non abbienti un valido ed

effettivo servizio del diritto di difesa, nella sostanza, dato che i

difensori d'ufficio non retribuiti si limitano ad una assistenza

meramente formale e superficiale, senza che vi sia alcun mezzo valido

per indurli ad un diverso comportamento, si risolverebbe in una mera

lustra, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Il giudizio di rilevanza è, poi, motivato nei seguenti testuali

termini: "Basti dire che ove essa (l'eccezione di incostituzionalità)

venisse accolta, bisognerebbe assicurare una difesa degna di questo

nome agli imputati Sanna e Fiaschini, prima di continuare a procedere

contro di loro".

Dopo gli adempimenti di legge, il giudizio, così promosso, viene

ora alla cognizione della Corte.

Non vi sono stati interventi o costituzione di parti. Considerato in diritto :

1. - I giudizi come sopra promossi vanno riuniti per essere decisi

con unica sentenza, dato che hanno per oggetto la stessa questione di

legittimità costituzionale degli istituti della difesa d'ufficio e del

gratuito patrocinio, anche se prospettata sotto profili in parte

diversi.

2. - È opportuno premettere che la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 128, comma secondo, e 131 del codice di

procedura penale (in connessione col gratuito patrocinio), in

riferimento agli artt. 24, comma terzo, e 35, comma primo, della

Costituzione, è già stata esaminata e dichiarata non fondata da

questa Corte con sentenza n. 114 del 1964.

È necessario poi richiamare i principi di massima affermati con

tale sentenza.

Da tutte le ordinanze di rinvio in esame, infatti, risulta

chiaramente che i giudici, che le hanno estese, di quella sentenza

avevano piena conoscenza ed ora prospettano la questione sotto profili

che solo apparentemente sono diversi.

In primo luogo la Corte, per negare il contrasto delle norme

impugnate con l'art. 24 della Costituzione, ha affermato che l'istituto

del gratuito patrocinio, anche nell'attuale disciplina, ed il complesso

delle norme vigenti, comunque dirette ad assicurare la difesa dei non

abbienti, debbono considerarsi compresi nell'espressione "appositi

istituti" adoperata dal Costituente nell'articolo suddetto.

Ha, poi, negato il contrasto con l'art. 35 della Costituzione,

affermando che la tutela del lavoro in tutte le sue forme, enunciata in

detto articolo, non esclude che, in forza dell'art. 23 della

Costituzione stessa, possano, con legge, essere imposte ai liberi

professionisti prestazioni gratuite, purché non siano tali da

trasformare lo status del libero professionista nello status di

soggetto prevalentemente tenuto alla prestazione di un servizio

obbligatorio non remunerato o comunque da impedire che l'esercizio

della libera professione possa essere sufficiente ad assicurare la

soddisfazione delle esigenze economiche e morali del professionista.

La Corte, infine, ha rilevato che ben diversa questione è quella

della completa adeguatezza dell'attuale disciplina al fine perseguito

dalla Costituzione, ma, al riguardo, ha affermato il principio che la

insufficienza o scarsa efficienza di una norma di legge, rispetto agli

scopi voluti dalla Costituzione, non può condurre a riconoscerla

senz'altro contraria alla Costituzione, col risultato di far venir meno

il poco già attuato.

Principio quest'ultimo riaffermato nella sentenza n. 1 del 1969 nei

seguenti termini: "Una eventuale dichiarazione di illegittimità

costituzionale che si fondasse sulla sola parziarietà della

disciplina, richiederebbe intanto di condurre ad un regresso della

situazione normativa, aprendo un vuoto, che non sarebbe colmabile in

sede di interpretazione".

Questi richiami bastano a respingere molte argomentazioni delle

ordinanze di rinvio e tutte quelle avanzate dal pretore di Roma con

l'ordinanza del 17 aprile 1968 e dal pretore di Milano con l'ordinanza

19 aprile 1969.

3. - Il giudice istruttore presso il tribunale di Vercelli, con

ordinanza 18 agosto 1968, affermato che la difesa d'ufficio si risolve

in una mera formalità priva di contenuto concreto, con la quale non

può ritenersi assicurata neppure una parvenza di vera e propria

difesa, invoca l'art. 18 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (che

approva la legge sul gratuito patrocinio), in forza del quale per

ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio (da parte delle apposite

commissioni) occorre far domanda in carta bollata, con la quale bisogna

dimostrare anche il cosiddetto fumus boni juris.

Di qui, secondo il giudice a quo, la necessità anche per il non

abbiente, prima ancora di essere ammesso a quel beneficio, di

procurarsi il danaro necessario per la carta bollata e per retribuire

un legale che estenda la domanda nei dovuti termini, con la conseguente

violazione del principio di eguaglianza non solo tra abbienti e non

abbienti, ma anche fra chi riesca e chi invece non riesca a procurarsi

neppure quel poco danaro, il quale perciò non può esercitare il

diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione; tanto più

che, senza ammissione al gratuito patrocinio, anche il difensore

d'ufficio deve essere retribuito (art. 4 disp. att. c.p.p.).

Giunge, così, a denunziare, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, la illegittimità dell'art. 18, primo e secondo comma,

del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, ed, in conseguenza, degli artt.

128, primo e secondo comma, del codice di procedura penale e 4 del r.d.

28 maggio 1931, n. 602.

Per quanto attiene alla efficienza della difesa d'ufficio basta

ricordare che anche questa Corte con la più volte richiamata sentenza

n. 114 del 1964 non ha mancato di auspicare una opportuna riforma

legislativa, aggiungendo, come si è posto sopra in rilievo, che questo

auspicio non significa che la normativa esistente, per quanto

inadeguata, si debba, per ciò solo, dichiarare costituzionalmente

illegittima.

Per quanto attiene, poi, al merito della questione, come è stata

prospettata a questa Corte, si rileva:

Come esattamente eccepisce l'Avvocatura generale dello Stato, a

differenza di quanto afferma il giudice a quo, a norma dell'art. 15,

ultimo comma, del r.d. n. 3282 del 1923, in materia penale per essere

ammessi al gratuito patrocinio basta provare lo stato di povertà (a

norma del terzo comma dello stesso articolo i relativi certificati

debbono essere rilasciati in carta libera) e l'ammissione è fatta dal

presidente della magistratura innanzi alla quale deve trattarsi la

causa o dal presidente della Corte d'assise.

Cadono, così, tutte le argomentazioni che, partendo dal falso

presupposto dell'applicabilità alla specie dell'art. 18 dello stesso

r.d., il giudice a quo trae dall'obbligo della presentazione di domanda

in carta bollata e della conseguente necessità di assistenza di un

legale per la compilazione della domanda stessa.

Risultano, pertanto, insussistenti le violazioni dei principi

sanciti dagli artt. 3 e 24, comma secondo e terzo, della Costituzione,

che, sulla base di quelle argomentazioni, il giudice a quo ha ritenuto

di dover denunziare a questa Corte.

4. - Il pretore di Roma, con l'ordinanza 10 dicembre 1968, prende

le mosse proprio dalla sentenza di questa Corte n. 114 del 1964.

Infatti, egli premette che questa Corte, con tale sentenza,

"dichiarando infondata l'analoga questione relativa al gratuito

patrocinio, riconduceva questo alle prestazioni obbligatorie previste

dall'art. 23 della Costituzione, avvertendo, peraltro, che in caso di

prestazioni imposte ai liberi professionisti la presenza di vari

presupposti valeva a legittimarla" e fra questi indicava in

particolare: "a) ragioni di interesse generale, b) condizioni di

imposizioni tali, che la prestazione del servizio non trasformasse la

libera professione in modo da annullare le soddisfazioni delle esigenze

economiche e morali del soggetto". Dopodiché il pretore rileva che:

a) mentre la Costituzione garantisce la difesa gratuita dei non

abbienti, nulla dice per gli abbienti, cosicché non sembra legittimo,

proprio in relazione all'art. 23 della Costituzione ed alle finalità

di pubblico interesse che esso presuppone, imporre all'avvocato di

assumere il rischio patrimoniale di non essere retribuito, che giova

soltanto al prevenuto;

b) la difesa d'ufficio si è, in concreto, trasformata in una

finzione tale da abbattere moralmente lo stesso avvocato che, per i

suoi impegni, non può materialmente svolgere con la debita serietà il

compito affidatogli senza vedersi ridurre e, quindi, annullare quelle

soddisfazioni economiche che l'incarico di fiducia, al contrario, gli

conferisce.

In base a questi rilievi il pretore ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 128 del codice di procedura

penale e 4 e 5 delle relative norme di attuazione, in riferimento agli

artt. 23 e 36 della Costituzione.

Precisati così i termini della questione, si rileva:

L'art. 24 della Costituzione al secondo comma sancisce che la

difesa è diritto inviolabile del cittadino in ogni stato e grado di

procedimento. L'esercizio di tale diritto è, poi, praticamente

imposto dalla normativa vigente in materia processuale. Nel giudizio

penale l'imputato deve, a pena di nullità, essere assistito dal

difensore (art. 125 c.p.p.) e in base alla più recente giurisprudenza

di questa Corte tale obbligo deve essere esteso anche al periodo

istruttorio. In materia civile davanti al pretore le parti, di regola,

non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore;

salvo i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti ai tribunali e

alle Corti d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero

di un procuratore legalmente esercente e davanti la Corte di cassazione

col ministero di un avvocato iscritto in apposito albo (art. 82

c.p.p.).

Davanti a questa Corte e davanti al Consiglio di Stato ed alla

Corte dei conti è pure obbligatorio il patrocinio di un avvocato

iscritto nell'apposito albo delle magistrature superiori. Ecco perché

gli esercenti le professioni forensi, in quanto dell'opera di essi il

pubblico sia per legge obbligato a valersi, agli effetti della legge

penale, sono considerati persone esercenti un servizio di pubblica

necessità (art. 359, n. 1, c.p.).

È, poi, molto significativo in relazione alla questione in esame

che il secondo comma dello stesso art. 359 del codice penale considera

persone esercenti un servizio di pubblica necessità anche i privati

che, non esercitando una pubblica funzione né prestando un pubblico

servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità

mediante un atto della pubblica Amministrazione, essendo evidente il

riferimento alla materia ora soggetta all'osservanza del precetto di

cui all'art. 23 della Costituzione.

Ma in materia penale vi è di più: poiché l'imputato deve essere

assistito dal difensore a pena di nullità del giudizio, interessa

tutta la collettività che quella nullità non si verifichi e perciò

il difensore d'ufficio deve essere nominato anche all'imputato abbiente

che per qualsiasi ragione ne sia rimasto privo o, addirittura, non

intenda nominarne uno di fiducia.

Appunto in considerazione di quanto precede, questa Corte non solo

con la più volte citata decisione del 1964, n. 114, argomentando

dall'art. 23 della Costituzione, ha escluso l'illegittimità

dell'imposizione agli avvocati dell'obbligo di difesa gratuita dei non

abbienti; ma, con la decisione n. 23 del 1968, per il carattere di

pubblico interesse, data la funzione di essenziale collaborazione con

gli organi della giurisdizione riconosciuto alla professione forense,

ha ritenuto legittima la corresponsione obbligatoria di predeterminati

contributi alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza degli

avvocati e procuratori, anche da parte di soggetti diversi dagli

esercenti tali professioni ed indipendentemente da tale qualità.

Ciò posto, il sostenere che l'imposizione dell'obbligo della

difesa d'ufficio nel giudizio penale anche di persone eventualmente

abbienti (che, quindi, in base all 'art. 4 delle disposizioni di

attuazione del codice di procedura penale sono tenute a corrispondere

l'onorario al difensore) esuli dalla previsione dell'art. 23 della

Costituzione perché "impone all'avvocato di assumere il rischio

patrimoniale di non essere retribuito" è veramente eccessivo: infatti,

come sopra si è posto in rilievo, la difesa dell'imputato, con o senza

retribuzione, è di interesse pubblico, in quanto attiene alla

validità del giudizio che, alla sua volta, è di azione e di interesse

pubblici; perciò la si può imporre.

Sul punto, poi, che una seria ed effettiva difesa di ufficio

impegnerebbe talmente da annullare la possibilità dell'esercizio della

professione libera, si è pronunciata questa Corte - sempre con la

sentenza n. 114 del 1964 - osservando: "Ma nel caso in esame non v'è

dubbio che la previsione, contenuta nella legge, di una saltuaria

prestazione obbligatoria, eventualmente gratuita, non contrasta con

l'indicata norma costituzionale (art. 23) né col sistema di principi

che da essa si ricava".

Né l'ordinanza di rinvio contiene argomenti tali da potere

indurre questa Corte a mutare opinione.

Dimostrato, così, che non può ravvisarsi alcuna violazione dell

'art. 23 della Costituzione, in base ai principi sopra richiamati,

viene meno anche la prospettata violazione dell'art. 36.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 128 e 130 del codice di procedura penale, degli artt. 4 e 5

del R.D. 28 maggio 1931, n. 602, contenente "Disposizioni per

l'attuazione del codice di procedura penale", e dell'art. 18 del R.D.

30 dicembre 1923, n. 3282: "Approvazione del testo di legge sul

gratuito patrocinio", sollevata con le ordinanze in epigrafe in

riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 35 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari