Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1979

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/1979 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e

terzo comma, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, come modificato dalla legge

24 luglio 1957, n. 633 (Coordinamento delle norme sulla disciplina dei

rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione

interna in regime di concessione) promosso con ordinanza emessa il 20

ottobre 1977 dal Tribunale di Ravenna, nel procedimento civile vertente

tra l'Azienda Trasporti Municipali e Salimbeni Italo, iscritta al n.

566 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 53 del 22 febbraio 1978.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento civile promosso da Salimbeni Italo

nei confronti dell'Azienda Trasporti Municipali (A.T.M.) di Ravenna al

fine di ottenere il riconoscimento della qualifica corrispondente alle

mansioni effettivamente esercitate e l'attribuzione del relativo

trattamento retributivo, il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 20

ottobre 1977, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,

secondo e terzo comma, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (recante norme sulla

disciplina del rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di

trasporto in concessione), così come modificato dalla legge 24 luglio

1957, n. 633, nella parte in cui dispone che il dipendente il quale

intende adire l'autorità giudiziaria a tutela di diritti di natura non

esclusivamente patrimoniale, che assuma violati da un provvedimento

dell'azienda, deve, a pena di decadenza, proporre preventivamente

reclamo in via gerarchica entro sessanta giorni dalla comunicazione del

provvedimento medesimo.

2. - Il giudice a quo, richiamandosi a quanto dedotto in altra

ordinanza già venuta all'esame di questa Corte (R.O. n. 424 del 1975,

decisa con ordinanza n. 242 del 1976), rileva anzitutto che, spesso,

l'accertamento di diritti esclusivamente patrimoniali (rispetto ai

quali, per l'espressa previsione contenuta nell'ultimo comma della

disposizione denunziata, l'onere del previo ricorso amministrativo

costituisce una condizione di procedibilità e non di proponibilità

dell'azione giudiziaria) implica una decisione, sia pure incidentale,

su una questione che, in sé, non è meramente patrimoniale, e

prospetta il dubbio che ritenere subordinata a pena di decadenza, anche

in tale ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria alla previa

proposizione del ricorso gerarchico comporti una ingiustificata

limitazione nella difesa di diritti costituzionalmente garantiti.

Inoltre, sempre secondo il Tribunale, la disposizione denunziata,

se posta a raffronto con l'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300

(modificativo dell'art. 2103 cod. civ.), creerebbe una ingiustificata

sperequazione - lesiva del principio di uguaglianza - fra i dipendenti

da esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione e tutti gli

altri lavoratori, in quanto solo per i primi il diritto ad acquisire la

qualifica corrispondente alle mansioni di fatto svolte sarebbe

condizionato all'adempimento di precise formalità (proposizione di

ricorso gerarchico anche contro lo stesso silenzio-rifiuto o

addirittura contro un provvedimento "tacito") e sottoposto a rigidi

termini di decadenza.

Detto profilo, si aggiunge nell'ordinanza, non è stato considerato

dalla sentenza n. 57 del 1972 di questa Corte, che mentre ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del citato art. 10, nella sua

originaria formulazione (limitatamente alla parte in cui dispone

l'improponibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva

presentazione del reclamo in via gerarchica, per le controversie aventi

ad oggetto competenze arretrate oppure prestazioni di natura

esclusivamente patrimoniale) ha ritenuto non contrastante con gli artt.

3,24 e 36 della Costituzione la stessa disposizione per la parte in cui

fa riferimento ai diritti non esclusivamente patrimoniali del

dipendente, quali ad esempio, "i diritti di carriera, l'inquadramento

in categoria o classi, il riconoscimento di una qualifica etc.".

Questa pronunzia, infatti, avrebbe avuto riguardo alla situazione

normativa antecedente all'entrata in vigore dello Statuto dei

lavoratori (il cui art. 13 ha modificato l'art. 2103 cod. civ.) quando

ancora non si era determinata alcuna apprezzabile diversità di

disciplina, in relazione all'esercizio di mansioni superiori, tra la

normativa generale del rapporto di lavoro privato e quella particolare

del rapporto degli autoferrotramvieri.

3. - L'ordinanza è stata pubblicata sul n. 53 della G.U. del 22

febbraio 1978.

Nel giudizio non vi è stata costituzione di parte né intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - L'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato

dalla legge n. 633 del 1957, sulla disciplina del rapporto di lavoro

degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione,

statuisce: "Le controversie individuali relative ai rapporti soggetti

alle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono di competenza

dell'autorità giudiziaria".

"L'agente che intende adire l'autorità giudiziaria contro un

provvedimento dell'azienda che lo riguarda, deve preventivamente porre

reclamo in via gerarchica entro sessanta giorni dalla data di

comunicazione del provvedimento, presentandolo al superiore immediato

che è tenuto a rilasciare ricevuta".

"L'azienda deve comunicare al reclamante le proprie determinazioni

entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo e, decorso tale

termine, anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante può

adire l'autorità giudiziaria proponendo la relativa azione entro i

successivi sessanta giorni. la omissione del reclamo nel termine

suddetto comporta l'improponibilità dell'azione giudiziaria, salvo

quanto disposto nel seguente comma".

"Il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura

esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine previsto negli

artt.2948, 2955 e 2956 del codice civile. L'azione giudiziaria non può

essere proposta se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via

gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del

reclamo stesso".

Il Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

prospetta il dubbio che il secondo ed il terzo comma della disposizione

predetta violino:

a) gli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione, sotto il profilo che,

nelle ipotesi in cui l'accertamento dei diritti patrimoniali comporti

la definizione di questioni non meramente patrimoniali, l'onere,

stabilito a pena di decadenza, del previo ricorso gerarchico

comporterebbe una ingiustificata limitazione nell'esercizio della

difesa di tali diritti, che sono garantiti e tutelati dall'art. 36

della Costituzione;

b) l'art. 3 della Costituzione, poiché il principio sancito nella

norma impugnata darebbe luogo ad una irragionevole discriminazione in

danno dei dipendenti da esercenti pubblici servizi di trasporto in

concessione, per i quali soltanto - a differenza della generalità

degli altri lavoratori subordinati nel settore del diritto privato (cui

sarebbe applicabile la più favorevole disciplina derivante dal citato

art. 2103, così come modificato dall'art. 13 legge 20 maggio 1970, n.

300) - il diritto ad acquisire la qualifica corrispondente alle

mansioni effettivamente esercitate sarebbe condizionato all'adempimento

di precise formalità e sottoposto a rigidi termini di decadenza.

2. - Nel sollevare la questione sotto il profilo sub a), il giudice

a quo muove dal presupposto che il secondo ed il terzo comma del citato

art. 10 r.d. n. 148 del 1931 si applichino, secondo l'orientamento

della Cassazione, anche alle richieste di somme di danaro, formulate

dal dipendente, le quali involgano il preliminare accertamento e la

decisione di questioni non meramente patrimoniali.

In effetti, proprio questo era, in un primo tempo, l'orientamento

della Cassazione. Esso però è successivamente mutato e si è ora

definitivamente consolidato nel senso che per domanda giudiziale

relativa a diritti esclusivamente patrimoniali (rispetto ai quali, per

l'espressa previsione contenuta nell'ultimo comma della disposizione in

esame, l'onere del previo ricorso amministrativo costituisce una

condizione di procedibilità e non di proponibilità dell'azione

giudiziaria) deve intendersi ogni pretesa che abbia, come oggetto

immediato e diretto il pagamento di una determinata somma di danaro,

"ancorché sia controverso non solo il quantum ma persino l'an del

credito vantato e, per i fini della decisione, si richieda il

preliminare esame di questioni del tutto prive di contenuto

patrimoniale".

Pertanto si ritiene ormai pacificamente che se il dipendente

avanzi, in via principale, domanda tendente ad ottenere l'attribuzione

della qualifica superiore e, in linea subordinata, richieda il

trattamento economico ad essa corrispondente (ovviamente limitato al

periodo in cui sono state svolte mansioni superiori) la decadenza

conseguente al mancato o tardivo esperimento del ricorso gerarchico

colpisca esclusivamente l'azione proposta in via principale e non anche

quella attinente a pretese esclusivamente economico-patrimoniali,

quantunque l'accertamento circa la loro fondatezza presupponga ed esiga

il controllo circa l'avvenuto conferimento ed espletamento di mansioni

diverse e superiori rispetto a quelle proprie dell'inquadramento

ottenuto.

Le censure, sotto tale riguardo formulate nella ordinanza di

rimessione, muovono pertanto da un presupposto inesatto e vanno

conseguentemente disattese.

3. - Non può negarsi, tuttavia, che, pur così interpretata, la

norma denunziata, se posta a raffronto con la disciplina ordinaria del

rapporto di lavoro, presenti delle incongruenze che non possono non

assumere rilievo sul piano della legittimità costituzionale. E proprio

ad esse si riferisce il giudice a quo con la questione puntualizzata

alla lettera b) nel precedente n. 1, quando pone in rilievo che per gli

addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione - a differenza

di quanto avviene per la generalità degli altri lavoratori subordinati

nel settore del diritto privato (cui è applicabile la più favorevole

disciplina derivante dall'art. 2103 cod. civ., così come modificato

dall'art. 13 legge 20 maggio 1970 n. 300) - il diritto ad acquisire la

qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate è

condizionato all'adempimento di precise formalità e sottoposto a

rigidi termini di decadenza. E prospetta il dubbio che tale disparità

di trattamento sia priva di ragionevole fondamento e sia

conseguentemente lesiva del principio di uguaglianza.

Va osservato su tale punto che esistono indubbiamente delle

differenze tra il rapporto di lavoro ordinario di diritto privato e

quello dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di

trasporto in concessione, la cui regolamentazione deve tener conto

delle finalità di pubblico interesse, inerenti alla natura del

servizio che riguarda la generalità dei consociati.

Ma c'è da chiedersi se esse possano giustificare una così grave

discriminazione in danno di tale categoria di lavoratori.

E la risposta al quesito deve essere negativa.

Orbene, con la norma denunziata si è voluto dare ad imprese di

pubblico interesse (quali sono, indubbiamente, quelle esercenti servizi

di trasporto in concessione) la possibilità di esaminare

preventivamente le doglianze dei dipendenti al fine di accertarne

l'eventuale fondatezza, evitando così lunghe e dispendiose procedure

giudiziarie le quali potrebbero anche compromettere la funzionalità

del servizio (sentenza n. 57 del 1972).

Ma è agevole osservare che il soddisfacimento di questa esigenza,

certamente meritevole di tutela, non richiede una così sensibile

compressione dei diritti del lavoratore. A tal fine è, infatti,

sufficiente prevedere che il previo esperimento del ricorso costituisca

una condizione di procedibilità, la quale non implica decadenza dal

diritto, la cui carenza potrà essere rilevata in base alle regole del

rito speciale del lavoro.

Va, d'altra parte, considerato che i procedimenti preliminari

mirano a realizzare la giustizia nell'ambito della Amministrazione ma

non possono risolversi in attentati al diritto di proporre l'azione in

giudizio.

La soluzione adottata è pienamente rispondente alle linee di

tendenza della disciplina dei rapporti tra ricorsi amministrativi e

rimedi giurisdizionali (v. artt. 443 cod. proc. civ. e 148 disp. att.

come sostituiti con legge 11 agosto 1973 n. 533) e non trova ostacolo

nella natura non "esclusivamente patrimoniale" del diritto (a

conseguire la qualifica) che in questo caso viene in considerazione. Da

tale carattere, infatti, non può certo farsi discendere un minor

rilievo dei diritti del lavoratore, che pur coinvolgono interessi

egualmente meritevoli di adeguata tutela.

Tale decisione non contrasta con altre pronunce di questa Corte:

non con la recente sentenza n. 41 del 1979 (la quale ha ritenuto

legittima la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di

lavoro, relativamente a pretese non aventi carattere immediatamente

retributivo), in quanto non può ovviamente estendersi alla decadenza

la disciplina giuridica della prescrizione. Né è ravvisabile

contrasto con la sent. 174 del 1972 (la quale, in analoga situazione,

si è limitata a ritenere illegittima la decorrenza del termine di

decadenza in costanza di rapporto di lavoro non assistito da garanzia

di stabilità) in quanto in quell'occasione fu sottoposta all'esame

della Corte solo la questione concernente la decorrenza del termine di

decadenza durante il rapporto di lavoro e non pure il più ampio

quesito concernente la legittimità della stessa previsione della

decadenza.

Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo

10, secondo e terzo comma, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, come modificato

dalla legge 633 del 1957, nella parte in cui dispone l'improponibilità

e non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o

tardiva presentazione del reclamo gerarchico, nelle controversie aventi

ad oggetto il riconoscimento della qualifica.

L'illegittimità costituzionale della norma denunziata, in tali

sensi dichiarata, va estesa - ai sensi dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953 n. 87, per necessaria conseguenzialità - alle ipotesi in

cui la controversia abbia per oggetto l'accertamento di ogni altro

diritto di natura non esclusivamente patrimoniale inerente al rapporto

di lavoro.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e

terzo comma, r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla legge n.

633 del 1957 (coordinamento delle norme sulla disciplina dei rapporti

collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del

personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in

regime di concessione), nella parte in cui dispone l'improponibilità e

non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o

tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi

ad oggetto il riconoscimento della qualifica;

b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87,

dichiara, altresì, l'illegittimità costituzionale derivata dello

stesso art. 10 nella parte in cui dispone l'improponibilità e non la

improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di tardiva o di

mancata presentazione del ricorso in via gerarchica nelle controversie

aventi ad oggetto l'accertamento di ogni altro diritto "non

esclusivamente patrimoniale", diverso da quello indicato sui a),

inerente al rapporto di lavoro.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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