Corte costituzionale

Sentenza n. 694/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 5

novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli

interventi della cassa integrazione guadagni, della gestione

dell'assicurazione contro la disoccupazione e della cassa assegni

familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati),

dell'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464 (Modifiche ed

integrazioni alla l. n. 1115/1968), dell'art. 1 della legge 20 maggio

1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario), e dell'art.

2 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il

coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la

riconversione e lo sviluppo del settore), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 marzo 1987 dal Pretore di Milano nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Carcano Pierluigi ed altri e

la S.p.A. Alfa Romeo ed altra, iscritta al n. 314 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 32/prima s.s. dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 2 giugno 1987 dal Pretore di Pontedera nel

procedimento civile vertente tra Genovesi Angelo ed altri e la S.p.A.

Piaggio e C., iscritta al n. 561 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44/prima s.s.

dell'anno 1987.

Visti di atti di costituzione di Cantatore Luigi ed altri, di

Genovesi Angelo ed altri, della S.p.A. Alfa Romeo e Alfa Romeo Auto e

della S.p.A. Piaggio nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

uditi gli avv.ti Valerio Onida per Cantatore Luigi ed altri, Andrea

Proto Pisani per Genovesi Angelo ed altri, Renato Scognaliglio, Paolo

Barile e Salvatore Trifirò per le S.p.A. Alfa Romeo e Alfa Romeo

Auto e Luigi Calabrese per la S.p.A. Piaggio e l'Avvocato dello Stato

Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 19 marzo 1987 (R.O. n. 314/87), il

Pretore di Milano ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, legge 5 novembre 1968 n. 1115; 1, legge

8 agosto 1972 n. 464; 1, legge 20 maggio 1975 n. 164; 2, legge 12

agosto 1977 n. 675; nella parte in cui non prevedono l'obbligo per le

imprese che operano sospensioni dal lavoro di attuare la riduzione

dell'orario mediante il c.d. criterio della "rotazione" o, comunque,

mediante criteri di ripartizione della riduzione stessa sulla

generalità dei lavoratori addetti alle lavorazioni interessate dai

provvedimenti di sospensione dal lavoro: e ciò in riferimento agli

artt. 3, 4 e 41 Cost.

Con gli atti introduttivi del giudizio a quo, numerosi dipendenti

dell'Alfa Romeo S.p.A. e dell'Alfa Romeo Auto S.p.A. avevano chiesto

che venisse dichiarata l'illegittimità delle sospensioni in cassa

integrazione a zero ore adottate da dette società nei loro confronti

e, conseguentemente, pronunciata la condanna delle medesime a

reintegrare essi dipendenti nel posto di lavoro ed a corrispondere le

differenze retributive tra il trattamento di integrazione salariale e

la normale retribuzione. A fondamento della domanda, i ricorrenti

avevano dedotto l'illegittimità del provvedimento del C.I.P.I., col

quale era stata accertata la sussistenza delle condizioni

giustificatrici della proroga del trattamento straordinario di

integrazione salariale, nonché quella delle sospensioni a zero ore

disposte dalle società convenute, senza osservanza di alcuno dei

suddetti criteri, e dei sistemi di scelta da queste utilizzati per la

individuazione dei lavoratori da sospendere.

Nonostante la molteplicità dei profili di illegittimità dei

contestati provvedimenti, il giudice remittente ha ritenuto rilevante

la questione di costituzionalità concernente il solo aspetto della

mancata previsione, da parte del legislatore, del criterio della

"rotazione" o di altri ugualmente idonei a ripartire in modo uniforme

sui lavoratori interessati il sacrificio della sospensione, atteso

che il requisito della rilevanza deve essere inteso (anche alla

stregua della giurisprudenza di questa Corte: sent. n. 143/'80) nel

senso della idoneità di una eventuale pronunzia di

incostituzionalità ad esercitare una decisiva influenza anche su una

soltanto delle diverse soluzioni possibili della controversia,

implicate dal thema decidendum.

Né, ad avviso del giudice a quo, l'ammissibilità della proposta

questione può negarsi in base al rilievo che il suo accoglimento

postula la pronunzia di una sentenza "additiva", ossia espansiva

della sfera di efficacia delle disposizioni impugnate, in quanto la

giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente (si cita, ad esempio,

il caso delle sentt. nn. 63/'66, in materia di prescrizione dei

criteri di lavoro, e 1/'87, in ordine al diritto del padre lavoratore

all'astensione dal lavoro ed al godimento dei riposi giornalieri)

avallato il principio per cui la contrarietà di una norma ordinaria

ai principi della Costituzione può essere rimossa non soltanto

mediante la tecnica meramente caducatoria, ma anche mediante una più

ampia lettura di essa, così da farvi ricomprendere quei precetti che

la rendano conforme al dettato della norma sovraordinata.

Alla dimostrazione della non manifesta infondatezza della

questione, il giudice a quo ha, poi, premesso due osservazioni: la

prima, intesa a sottolineare come, nella specie, non si discuta di

una sospensione dell'attività di determinati reparti aziendali, la

cui momentanea chiusura renda inutilizzabili le prestazioni dei

lavoratori ivi addetti, bensì di una crisi dell'impresa nel suo

complesso, comportante esuberanza, più o meno temporanea di

personale, con interessamento dell'intero organico; la seconda

consistente nell'escludere che la vigente normativa in materia

contenga (a differenza di quanto ritenuto da talune minoritarie

opzioni ermeneutiche) disposizioni idonee a garantire l'uniforme

distribuzione, su tutti i lavoratori coinvolti da una crisi di

siffatta natura, dei sacrifici conseguenti alle disposte contrazioni

dell'attività produttiva. Ad avviso dello stesso giudice, invero,

anche quando vi sia incidenza della riduzione d'orario sulla

globalità dell'azienda, la scelta dei lavoratori da sospendere è

rimessa alla discrezionalità dell'imprenditore, tenuto

esclusivamente al rispetto di taluni limiti esterni (divieto di

discriminazioni per ragioni sindacali, politiche, di sesso ecc...) o

interni, costituiti dall'obbligo di operare una selezione fondata su

criteri oggettivi e coerenti alle finalità della cassa integrazione.

Alla stregua di tali premesse, la normativa denunciata viene,

quindi, ritenuta in contrasto:

a) con l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che

determina fra lavoratori, a seconda che siano sospesi o non

dall'attività, sebbene la globalità della crisi aziendale li

investa tutti in eguale misura e sebbene essi offrano tutti un

identico apporto di lavoro all'imprenditore, nell'ambito delle

rispettive categorie professionali; in particolare, questa identità

di apporto deve far ritenere indifferente per il datore di lavoro la

selezione tra dipendenti con uguale qualifica ed addetti ad identiche

mansioni, talché le lamentate carenze della normativa suddetta non

possono neanche giustificarsi per fini di salvaguardia dell'esercizio

di legittimi poteri discrezionali di parte datoriale, diretti a

concretizzare valutazioni di merito nell'ambito della gestione dei

rapporti di lavoro (es., per promozioni, assegnazione di mansioni,

determinazione dell'entità della retribuzione, ecc...) e perciò non

valutabili in base al principio di eguaglianza formale;

b) con l'art. 4 Cost., in quanto consente che una degradazione a

mero interesse del diritto al lavoro possa essere realizzata nel

teste descritto modo discriminatorio, ossia sulla base di regole

casuali (come quella dell'anzianità o altre simili), non dettate né

da esigenze dell'impresa meritevoli di tutela, né da necessità

derivanti dalle finalità dell'intrapreso risanamento, né, infine,

da opportunità di tutela differenziata per alcune categorie di

lavoratori (in quanto, non verificandosi estinzione dei rapporti, non

vi è necessità di prevedere una tutela rafforzata per le categorie

più deboli, tramite l'applicazione di criteri di selezione analoghi

a quelli previsti dagli accordi interconfederali in materia di

licenziamenti per riduzione di personale);

c) con l'art. 41 Cost., perché il limite dell'utilità sociale

posto alla libertà di iniziativa economica privata comporta la

necessità di forme organizzative dell'impresa idonee a garantire,

sia pure in un'ottica di equo contemperamento degli interessi, il

massimo livello ed il mantenimento dell'occupazione; il che non

appare compatibile, in subiecta materia, con la denunciata carenza di

obbligatori criteri di ripartizione, fra tutti i lavoratori

dell'impresa, degli oneri della sospensione, tenuto conto della

ricordata indifferenza, per l'imprenditore, della scelta dei

dipendenti da sospendere. Né può, in contrario, invocarsi una

presunta maggiore economicità di gestione, come propria del vigente

sistema perché, in nome di essa, non sarebbe giustificabile il

sacrificio di detta garanzia costituzionale di interessi primari,

quali quelli della libertà e dignità dell'individuo, sia in sé

considerato, sia nella sua specifica condizione di lavoratore: e ciò

anche in considerazione del fatto che il trattamento di integrazione

salariale, pur costituendo una forma di solidarietà sociale nei

confronti dei lavoratori sospesi, non esclude la mortificante

condizione di costoro rispetto a quelli che possono continuare nella

prestazione della propria attività, tanto più quando si tratti,

come nella specie, di integrazione salariale straordinaria, destinata

a svolgersi per periodi di tempo di lunga ed imprecisata durata.

2. - Analoga questione ha sollevato anche il Pretore di Pontedera

(con ordinanza in data 2 giugno 1987; R.O. n. 561/'87), il quale ha

altresì denunciato il contrasto delle ricordate norme con l'art. 2

Cost., in considerazione del fatto che l'allontanamento dal lavoro

per un tempo indeterminato può comportare una vera e propria perdita

di identità personale e di ruolo sociale, con conseguente

compromissione di quei diritti inviolabili garantiti dal precetto

costituzionale.

3. - Entrambe le ordinanze, ritualmente comunicate e notificate,

sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Si sono costituite le parti private e, nel solo giudizio introdotto

con l'ordinanza del Pretore di Milano, è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri.

3.1 - La difesa dei lavoratori ha concluso nel senso della

fondatezza della questione, con argomenti sostanzialmente

sovrapponibili a quelli svolti nell'ordinanza di rimessione: ciò sia

pure subordinatamente all'eventualità che la Corte non ritenga

meritevole di adesione quell'orientamento giurisprudenziale secondo

il quale, già allo stato della vigente normativa, risulta imposta

all'imprenditore l'osservanza di criteri che, come quello della

rotazione, possano assicurare l'equa ripartizione, fra tutti i

dipendenti, dei sacrifici connessi alla contrazione dell'attività

produttiva.

Ogni altro criterio che, invece, rimetta al discrezionale potere

del datore di lavoro la scelta dei dipendenti cui addossare in modo

esclusivo detti sacrifici, fatalmente si espone alle proposte censure

di illegittimità costituzionale, in quanto finisce per divenire un

modo surrettizio ed anomalo per perseguire non solo, o non tanto, lo

scopo di ridurre il carico complessivo di ore lavorate e pagate,

bensì quello di allontanare (temporaneamente, ma per lunghi periodi

ed eventualmente anche anticipando una definitiva espulsione) i

lavoratori giudicati meno produttivi o meno utili, per età,

condizioni di salute, rendimento pregresso ecc.

Né, rispetto a tali finalità, costituisce sufficiente strumento

dissuasivo il semplice divieto di atti discriminatori, rimanendo pur

sempre a disposizione dell'imprenditore il potere di selezione che,

essendo, di per sé, non strettamente coerente con i suddetti scopi

precipui della cassa integrazione, si presta ad un'utilizzazione

distorta, a tutto discapito dei lavori sospesi, tenuto anche conto

della incerta possibilità di ritenerlo condizionato all'osservanza

dei criteri stabiliti per la diversa ipotesi dei licenziamenti per

riduzione di personale.

3.2 - La difesa delle imprese ha concluso, preliminarmente, nel

senso dell'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza

attuale: quella individuata dal giudice remittente sarebbe, invero,

una rilevanza meramente eventuale, attesi i vari profili del thema

decidendum, sicché difetterebbe il requisito della pregiudizialità

necessaria della questione medesima, che si concreta solo allorché

il dubbio, ai fini della definizione del giudizio pendente, "investe

una norma dalla cui applicazione il giudice dimostra di non poter

prescindere" (Corte cost. sentt. nn. 190/'84 e 2/'86).

Sotto altro profilo, l'irrilevanza della questione viene anche

dedotta osservandosi che le norme censurate attengono ai casi ed ai

tempi in cui i lavoratori sospesi hanno diritto di percepire il

trattamento di cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) non

invece ai poteri imprenditoriali di direzione e di organizzazione

(es., artt. 2082 e 2086 cod. civ.) in forza dei quali vengono

effettuate le sospensioni e le scelte del personale nei cui confronti

dovrebbe operare il richiesto intervento di integrazione salariale:

scelte che, invece, sono in contestazione nel giudizio a quo.

Ulteriori profili di irrilevanza vengono anche ravvisati nel fatto

che il suddetto potere di scelta non concreta un merum arbitrium

dell'imprenditore, essendo sottoposto al limite della non

discriminazione e dell'osservanza dei principi di correttezza e di

buona fede, che impongono altresì di valutare la coerenza tra

sospensione e motivi, specifici per ciascuna azienda, di intervento

della cassa: il problema della legittimità delle scelte si pone,

pertanto, solo nell'ambito della fase attuativa dell'esercizio del

potere gerarchico ed organizzativo che compete all'imprenditore ed è

sottratto in radice, in quanto tale, al vaglio di costituzionalità,

dovendosene, tutt'al più, verificare il buon uso nei singoli casi

concreti.

E ancora: la censura è stata proposta in riferimento alle norme

che governano sia la cassa integrazione ordinaria che quella

straordinaria, senza alcuna considerazione delle distinzioni

reciproche e di quelle che, nell'ambito di ciascuna categoria,

possono farsi fra le varie ipotesi (crisi, ristrutturazioni, ecc...);

essa, poi, non ha tenuto conto del fatto che i criteri di scelta in

concreto adottati dalle imprese convenute (anzianità di servizio per

le categorie meno elevate; professionalità funzionale per quelle

meno elevate) sono stati conseguenti alla fallita sperimentazione del

criterio della rotazione, dimostratosi fonte di aggravi economici

incompatibili con le finalità di risanamento per le quali il

trattamento di integrazione salariale era stato accordato; infine, la

censura, tutta fondata com'è su di un'ipotizzata fungibilità tra

lavoratori nello svolgimento di una determinata mansione, omette di

attribuire il dovuto rilievo alle esigenze aziendali attinenti

all'organizzazione e gestione complessiva del lavoro nel rispetto del

principio di economicità, in un'ipotetica situazione di continuo

interscambio di personale nelle attività lavorative.

La stessa difesa ha, poi, eccepito l'inammissibilità della

questione e, nel merito, ne ha dedotto la manifesta infondatezza.

L'inammissibilità discenderebbe dal fatto che una pronunzia di

accoglimento nei termini pretesi dal giudice a quo avrebbe l'effetto

di creare una vera e propria norma giuridica del tutto nuova, per di

più svincolata dalle caratteristiche peculiari dei vari tipi di

intervento della cassa integrazione e delle varie strutture aziendali

nell'ambito delle quali la nuova norma dovrebbe trovare applicazione.

La manifesta infondatezza viene argomentata in base alla

considerazione che nei rapporti privati di lavoro non può ritenersi

operante un generale principio di parità di trattamento, essendo

consentito al datore di lavoro di diversificare, nel rispetto delle

norme inderogabili, le posizioni dei singoli dipendenti; che il

diritto al lavoro non costituisce una garanzia costituzionale

assoluta di conseguimento e mantenimento dell'occupazione, sicché, a

fortiori, non può avere rilevanza in materia di cassa integrazione,

che non comporta neppure la cessazione del rapporto; che, del resto,

la migliore garanzia materiale di quel diritto, come di quelli

connessi, sta nell'efficienza del meccanismo produttivo, al cui

recupero tende appunto lo strumento della cassa integrazione che

risulta, rispetto a tale finalità, tanto più efficace quanto minori

sono i fattori di rigidità della gestione della crisi aziendale.

3.3 - Anche la difesa dell'autorità intervenuta ha eccepito

l'inammissibilità della questione in relazione alla natura additiva

della pronunzia richiesta ed alla molteplicità delle soluzioni

ugualmente possibili per assicurare l'uniforme ripartizione del

sacrificio fra i lavoratori; molteplicità che costituisce riprova

del fatto che la materia implica scelte riservate alla

discrezionalità del legislatore (Corte cost., sentt. nn. 39/'86 e

102/'77).

Ha, inoltre, dedotto l'infondatezza della questione in quanto il

contestato potere di scelte, le quali hanno altro e diverso oggetto;

esse, poi, tacendo al riguardo, non autorizzano, per ciò solo,

l'esercizio di tale potere in modo irrazionale o discriminatorio,

essendo lo stesso subordinato alla coerenza con la c.d. causa

integrabile ed all'osservanza del divieto di atti discriminatori;

infine, ragionevolmente è stata omessa la previsione della

necessaria osservanza di un rigido criterio di rotazione, o di altri

analoghi, che potrebbe confliggere con specifiche esigenze tecnico-organizzative e così vanificare l'intervento della C.I.G.

4. - Nell'imminenza dell'udienza, hanno depositato memorie le

difese sia dei lavoratori che dei datori di lavoro costituiti nei

giudizi introdotti con le ordinanze nn. 314/87 e 561/87.

La difesa dei lavoratori dipendenti dalla Finmilano S.p.A. e dalla

Sofinpar S.p.A. contesta, in primo luogo, l'eccezione di

inammissibilità della questione, sollevata dalla controparte sotto

vari profili, ed osserva al riguardo che il giudice a quo ha

esattamente individuato le disposizioni di legge applicabili,

avanzando, relativamente ad esse, il dubbio di illegittimità; che,

ai fini della rilevanza della questione medesima, non è affatto

necessaria la definitiva dimostrazione che il giudizio principale

sarà definito esclusivamente mediante l'applicazione delle

disposizioni impugnate; che le norme oggetto della censura e non

altre sono quelle individuabili come fonte del potere imprenditoriale

di scegliere discrezionalmente i lavoratori da sospendere; che,

infine, le caratteristiche concrete della vicenda oggetto del

processo a quo non possono influire in alcun modo sulla rilevanza

della questione, una volta che sia stato accertato e motivato dal

giudice remittente (come è accaduto nella fattispecie) che parametri

per la valutazione della legittimità dei comportamenti di parte

datoriale sono proprio quelle norme legislative (anche nelle parti in

cui esse omettono di stabilire alcunché) a cui la questione stessa

si riferisce.

Quanto al problema della pur eccepita inammissibilità della

questione sotto il profilo della natura additiva della decisione

auspicata dalla Corte, la stessa difesa osserva che tale natura non

è, di per sé, produttiva della conseguenza prospettata ex adverso,

in quanto, alla luce dei parametri costituzionali invocati dal

giudice a quo, l'adozione normativa di un criterio di equa

ripartizione degli oneri della sospensione si impone come contenuto

necessario della disciplina della materia, potendo variare soltanto

le modalità specifiche da osservare per rispettare quel criterio

("rotazione" o altro simile): non vi è, dunque, prospettazione di

più soluzioni, nell'ordinanza di rimessione, ma soltanto

l'identificazione di tale necessario contenuto che, correlativamente,

dovrebbe costituire il proprium della decisione chiesta alla Corte,

senza alcuna invadenza da parte di questa nell'ambito della

discrezionalità legislativa.

Nel merito, poi, la suddetta difesa insiste per la declaratoria di

illegittimità delle norme censurate. Osserva al riguardo che, nella

vigente disciplina del rapporto di lavoro e delle sue vicende è dato

individuare l'immanenza del principio per cui le scelte

imprenditoriali incidenti sui lavoratori sono condizionate al

rispetto di regole e criteri oggettivi e controllabili, che limitano

il relativo "potere privato".

Ciò si percepisce già in sede di disciplina del collocamento,

attraverso le restrizioni poste al potere di assunzione nominativa;

poi, con riferimento alla disciplina limitativa del potere di recesso

dell'imprenditore, in materia di licenziamenti individuali, e del

potere di scelta dei lavoratori da licenziare, in caso di riduzione

del personale. Né diverso è il principio che presiede alla

disciplina della così detta "mobilità controllata" dei lavoratori

fra diverse aziende (art. 25, legge n. 675/75) o a quella dei

contratti di solidarietà, particolarmente significativa, in quanto

idonea a determinare un'equa ripartizione fra tutti i lavoratori

interessati degli oneri conseguenti a disposte riduzioni di orario

(d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, conv. in legge 19 dicembre 1984, n.

863).

In un tale contesto normativo sarebbe assurdo ritenere che solo in

materia di sospensione dal lavoro per intervento della Cassa

Integrazione, debba legittimamente sopravvivere un potere

discrezionale, di parte datoriale, di scegliere i lavoratori sui

quali deve esclusivamente gravare il relativo onere, senza quei

temperamenti imposti dall'evoluzione dell'ordinamento giuslavoristico

e che parte della giurisprudenza ha, in via interpretativa,

configurato come necessari, già allo stato della vigente normativa.

5. - La difesa delle summenzionate Società, premessa

un'illustrazione delle varie norme avvicendatesi in materia di cassa

integrazione e precisato che finalità esclusiva di tale istituto è

quella di realizzare il risanamento e la trasformazione dell'impresa

in crisi, senza che si debba procedere a licenziamenti, ribadisce

preliminarmente tutte le eccezioni di inammissibilità della

questione, nei molteplici aspetti già illustrati nell'atto di

costituzione.

Del pari, insiste nelle già proposte conclusioni circa

l'infondatezza della questione. All'uopo osserva che è mal posto il

riferimento all'art. 3 Cost., sia perché tale norma non consente di

fondare un principio di parità di trattamento che operi nel mero

ambito dei rapporti privatistici, sia perché, ritenuta l'inesistenza

di una disciplina legislativa in materia di scelta dei lavoratori da

sospendere, l'esercizio del correlativo potere da parte del datore di

lavoro, può, tutt'al più, comportare diseguaglianze di mero fatto,

irrilevanti, come tali, ai fini del giudizio di costituzionalità di

quella disciplina.

D'altra parte, il potere in questione non può essere esercitato in

modo arbitrario e discriminatorio, essendo, viceversa, soggetto ai

limiti esterni ed interni già ricordati con l'atto di costituzione.

Solo apoditticamente, poi, nell'ordinanza di rimessione e negli

scritti difensivi avversari, si insiste su di una presunta

indifferenza, per l'imprenditore, dell'individuazione dei lavoratori

da sospendere, laddove questa concretamente consegue a valutazioni

ispirate ad esigenze tecniche e produttive, imposte dalle finalità

di risanamento o di conversione: intento del legislatore è stato

appunto quello di non predeterminare e di non imporre criteri di

scelta che potessero compromettere la possibilità di realizzare

siffatti obiettivi di ripresa dell'attività imprenditoriale,

meritevoli di considerazione prioritaria; sul che si fonda anche

l'intrinseca razionalità della carenza di previsione del criterio

della "rotazione" o di altri consimili.

Si osserva, inoltre, che il giudizio di costituzionalità ex art. 3

Cost. richiede necessariamente un tertium comparationis desumibile

dalla "norma generale derogata" o dalle "logiche dell'ordinamento",

mentre nel caso di specie tale tertium non appare in modo alcuno

ravvisabile (ad ulteriore conferma che si è di fronte a mere

disparità di fatto).

Ugualmente incongruo, secondo la stessa difesa, è il riferimento

all'art. 4 Cost., posto che in subjecta materia non viene in

questione il diritto al lavoro nel senso garantito da tale norma e

cioè come diritto al posto di lavoro (adeguatamente tutelato, come

tale, dalla normativa sulla cassa integrazione, che tende appunto ad

evitare i licenziamenti), bensì quello, di minor portata,

all'effettivo espletamento della prestazione lavorativa; e che, in

ogni caso, quella garanzia non comporta ex se il diritto al

conseguimento di un'occupazione o alla conservazione di quella in

atto ed è compatibile col potere del legislatore di dettare

disposizioni limitative, in vista della tutela di altre esigenze

sociali costituzionalmente protette, quali, con riferimento alla

specie, possono considerarsi quelle di risanamento delle imprese in

crisi, in quanto la ripresa di migliori livelli di produttività

costituisce essa medesima uno strumento per realizzare un incremento

occupazionale e dare, in tal modo, attuazione allo stesso principio

di cui all'art. 4 Cost.

Viene, infine, sottolineato che la vigente disciplina della cassa

integrazione non contrasta, in parte qua, con l'art. 41 Cost. poiché

l'esercizio (che, per quanto sopra osservato, non può non rispondere

a criteri di correttezza) del potere imprenditoriale di scelta si

pone in funzione di un più efficace e tempestivo risanamento

dell'impresa, sicché non solo non contrasta con l'utilità sociale

di cui alla norma costituzionale, ma anzi ne rappresenta concreta

attuazione, al contrario di quanto avverrebbe se fossero imposti

onerosi e vincolanti criteri di selezione.

6. - La difesa dei lavoratori dipendenti dalla Piaggio S.p.A.,

insistendo per la declaratoria di illegittimità delle norme

censurate, osserva che il discrezionale potere di scelta dei

lavoratori da sospendere non può giustificarsi in nome della

libertà di iniziativa economica. La garanzia costituzionale di

quest'ultima non può non essere letta nella chiave proposta dalle

norme che sanciscono diritti fondamentali, alla stregua delle quali

appare congruo ritenere che l'impresa è una formazione sociale nella

quale, ex art. 2 Cost., si esercita il diritto al lavoro di cui

all'art. 4 Cost. ed il lavoratore sviluppa la sua personalità; che i

valori di solidarietà e di uguaglianza di cui agli artt. 2 e 3 Cost.

impongono che, ove, a seguito di interventi statali (cioè a carico

di tutti i cittadini), sia concesso il beneficio della C.I.G., questa

debba essere sopportata in pari misura da tutti i lavoratori

dell'impresa, col solo limite della fungibilità per i lavoratori, ed

anche se l'adozione del criterio della rotazione possa comportare un

maggior costo per il datore di lavoro: l'interesse individuale di

quest'ultimo, invero, dovrebbe recedere non solo in considerazione

delle necessità di tutela dei suddetti superiori valori

costituzionali, ma anche in considerazione della natura di pubblico

beneficio, propria della C.I.G.

Non può riconoscersi rilievo dirimente al principio per cui il

suddetto potere discrezionale è circondato da limiti esterni ed

implica l'osservanza di limiti interni, posto che né gli uni né gli

altri sono idonei ad impedire che il datore di lavoro estrometta

dall'azienda la manodopera meno produttiva, così penalizzando, ad

esempio, le lavoratrici ed i lavoratori più anziani o in precarie

condizioni di salute.

Neanche corretto appare insistere sulle finalità conservative

dell'occupazione che sarebbero proprie della C.I.G., poiché

l'esperienza dimostra che, sovente, la sospensione di vaste masse di

lavoratori si è configurata come vera e propria "anticamera" del

licenziamento ed ha così consentito tagli all'occupazione di gran

lunga superiori a quelli che sarebbero stati possibili seguendo le

vie ordinarie del licenziamento collettivo per riduzione del

personale. D'altra parte, se l'Istituto in questione è un beneficio

disposto a favore dei lavoratori occupati, in ipotesi di crisi

occupazionali e/o aziendali, è inammissibile, sul piano giuridico,

che tale beneficio si realizzi in violazione dei principi di

solidarietà e di uguaglianza, anche quando i danni conseguenti alla

sua adozione potrebbero essere equamente ripartiti fra tutti i

lavoratori occupati.

Infine, pretestuosa è l'obiezione che l'adozione del criterio di

"rotazione" potrebbe comportare costi esorbitanti e, comunque, in

contrasto con le stesse finalità della C.I.G.: se il datore di

lavoro preferisce - invece di sopportare il costo sociale dei

licenziamenti collettivi per riduzione del personale - ricorrere al

beneficio della C.I.G. e riversare sulla collettività i costi

relativi, conservando la professionalità della forza lavoro, appare

equo che lo stesso datore di lavoro sopporti quel relativamente basso

costo economico derivante dalla necessità di adottare il criterio

della "rotazione".

7. - La difesa della Piaggio S.p.A., dopo avere riepilogato i

termini della controversia agitata nel giudizio a quo ed avere

contestato l'affermazione del giudice remittente in merito alla

ritenuta realizzabilità, nel caso di specie, del sistema della

rotazione (in considerazione della reciproca fungibilità dei

lavoratori interessati), sottolinea che lo stesso giudice non ha in

alcun modo specificato quali diritti inviolabili, garantiti dall'art.

2 Cost., risulterebbero violati da una normativa che, come quella

vigente, non consente l'adozione di un sistema siffatto.

Rileva, poi, che dalla proposta censura non è dato arguire in qual

modo il discrezionale potere di scelta dei lavoratori da sospendere,

riservato all'imprenditore, violerebbe il principio di eguaglianza

formale, atteso che la sospensione dal lavoro ha luogo senza alcun

riguardo alle "distinzioni" di sesso, di razza, di lingua, di

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali,

considerate nel parametro costituzionale di riferimento, oltre che

nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 15

della legge n. 300/70.

Egualmente inconferente viene considerato il richiamo all'art. 4

Cost., sia pure inteso nel senso di norma diretta a garantire

l'effettività del diritto al lavoro, poiché la normativa censurata

tende esattamente a concretare siffatta garanzia, avendo per scopo il

risanamento dell'impresa ed il mantenimento dei livelli

occupazionali.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 41 Cost., si osserva che,

una volta escluso che la normativa censurata leda o esponga a

pericolo la sicurezza o la dignità sociale del lavoratore (in quanto

la sospensione sottrae il lavoratore stesso ai rischi sempre

incombenti nel processo produttivo, non ne lede la libertà, né lo

espone, per quanto sopra osservato, a discriminazioni di sorta),

restando il solo problema dell'utilità sociale con riferimento al

quale è, però, da rilevare che, allorquando, come nel caso in

questione, la legge positivamente dispone in ordine ad una certa

situazione, si versa in un ambito riservato alla discrezionalità del

legislatore, il cui controllo esorbita dai poteri di questa Corte. In

sostanza, il legislatore, avendo escluso l'operatività del criterio

della rotazione o di altri consimili ed avendo rimesso al potere

dell'imprenditore l'individuazione dei lavoratori da sospendere, ha

ritenuto quest'ultimo come l'unico interprete idoneo delle preminenti

esigenze aziendali da soddisfare al fine del risanamento e perciò

della realizzazione stessa delle finalità sociali che all'attività

produttiva si ricollegano: tanto più che questi margini di libertà

non escludono specifiche pattuizioni con le organizzazioni sindacali,

intese a dare attuazione anche al sistema della rotazione, ove le

circostanze concrete lo facciano configurare come compatibile col

conseguimento delle suddette finalità. Considerato in diritto

1. - I due giudizi (R.O. nn. 314/87 e 561/87) possono essere

riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano identica

questione.

2. - I Pretori di Milano e di Pontedera sospettano della

illegittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 5 novembre

1968, n. 1115, 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, 1 della legge 20

maggio 1975, n. 164, 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nella

parte in cui, disciplinando l'istituzione ed il funzionamento della

Cassa Integrazione Guadagni, anche a zero ore, non hanno sancito

l'obbligo per le imprese che operano sospensioni dal lavoro, di

effettuare la scelta del personale da sospendere mediante il c.d.

criterio della rotazione o, comunque, mediante criteri obbiettivi di

ripartizione per modo che gli oneri della riduzione dell'attività

produttiva ricadano sulla generalità dei dipendenti addetti alle

lavorazioni interessate dai relativi provvedimenti.

Risulterebbero violati:

a) l'art. 3 Cost., per la conseguente disparità di trattamento

che si determina tra lavoratori sospesi e non sospesi, nonostante che

la crisi investa tutta l'azienda e nonostante che tutti i lavoratori

offrano all'imprenditore, nell'ambito delle categorie professionali,

identico apporto di lavoro;

b) l'art. 4 Cost., perché l'allontanamento dall'attività

lavorativa si configura come compromissione illegittima del diritto

al lavoro, in quanto attuata attraverso modalità discriminatorie e

sulla base di regole non dettate né da esigenze dell'impresa

meritevoli di tutela, né da necessità di risanamento, né dalla

opportunità di una tutela differenziata per alcune categorie di

lavoratori;

c) l'art. 41 Cost., perché non risulta rispettato il limite

della utilità sociale posto all'iniziativa economica, il quale

comporta la necessità di forme organizzative dell'impresa, idonee a

garantire, sia pure nell'ottica dell'equo contemperamento degli

interessi, il mantenimento del massimo livello occupazionale e

perché risulta consentito lo svolgimento della libertà di

iniziativa economica in contrasto con siffatti diritti fondamentali,

pur in presenza di una sostanziale indifferenza per l'imprenditore in

ordine alla individuazione dei dipendenti da sospendere o anche in

difetto di esigenze aziendali idonee a prevalere, sotto il profilo

della utilità sociale, sugli interessi sottesi a tali diritti;

d) l'art. 2 Cost., secondo il Pretore di Pontedera, perché

l'allontanamento dal lavoro per un tempo indeterminato, può

comportare una vera e propria perdita dell'identità personale e del

ruolo sociale con conseguente compromissione dei diritti inviolabili

della personalità, costituzionalmente garantiti.

3. - È preliminare l'esame della eccezione di inammissibilità

sollevata dalla difesa delle imprese. Tra l'altro, si sostiene la

mancanza della rilevanza attuale ossia della pregiudizialità

necessaria sia perché non risulta dimostrato che le norme investite

sono quelle la cui applicazione è indispensabile per la soluzione

della controversia sia perché di questa sono possibili varie

soluzioni, per cui un'eventuale pronuncia di accoglimento

eserciterebbe decisiva influenza su una soltanto di esse, implicate

dal thema decidendum dei giudizi a quibus e, per giunta, senza che i

giudici remittenti abbiano motivato sulla concreta utilizzabilità

delle altre.

4. - L'eccezione è fondata.

La Cassa Integrazione Guadagni è stata creata nel 1941 per

ovviare a sospensioni o a riduzioni di orario di lavoro, dovute alla

crisi bellica. Negli anni successivi, la sua disciplina ha subito

modificazioni. Il d.lg.lgt. 9 novembre 1945,

n. 788, ha esteso il trattamento relativo anche a favore degli operai

che effettuavano un orario di lavoro inferiore alle 40 ore

settimanali. Il d.lg.lgt. 12 agosto 1947, n. 869, l'ha prevista come

rimedio per ovviare alla crisi di riconversione delle industrie.

La legge 5 novembre 1968, n. 1115, ha previsto (art. 2) un

intervento straordinario a favore degli operai delle aziende

industriali, comprese quelle dell'edilizia ed affini, sospesi dal

lavoro o ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche

settoriali o locali o nei casi di ristrutturazioni o riorganizzazioni

aziendali.

Con la legge 8 agosto 1972, n. 464, l'intervento è stato esteso

relativamente alla durata del trattamento economico ed a favore di

operai dipendenti da imprese industriali nei casi di riconversione.

La legge 20 maggio 1975, n. 164, ha distinto gli interventi in

ordinari e straordinari.

L'integrazione salariale ordinaria è stata prevista per la

contrazione e la sospensione dell'attività produttiva: a) per

situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili

all'imprenditore o agli operai; b) ovvero determinate da situazioni

temporanee di mercato.

L'integrazione salariale straordinaria è stata disposta: a) per

crisi economiche settoriali o locali; b) per ristrutturazione,

riorganizzazione o riconversione industriale.

La legge 12 agosto 1977, n. 675, ha demandato al C.I.P.I.

l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento nonché

degli specifici casi di crisi aziendale che presentano particolare

rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale o

alla situazione produttiva del settore.

Dal contesto normativo si evince che la Cassa Integrazione

Guadagni ha la funzione di garantire il salario e i livelli

occupazionali dei lavoratori, di evitare i licenziamenti, di superare

le crisi economiche aziendali, attuando nel contempo il risanamento

delle aziende o favorendone la riorganizzazione, la ristrutturazione

o la trasformazione.

Sia i lavoratori che lavorano ad orario ridotto, sia quelli che

sono sospesi dall'attività lavorativa godono di una integrazione

salariale, mentre continua, anche per questi ultimi, la copertura

assicurativa e permangono, quindi, i trattamenti previdenziali ed

assistenziali.

Per quanto riguarda il potere di scelta dei lavoratori da porre in

Cassa, su cui si incentra la controversia, tutte le norme che hanno

attuato la disciplina della Cassa lo hanno riservato

all'imprenditore, il quale, tuttavia, non può esercitarlo secondo il

suo merum arbitrium, ma sulla scorta delle valutazioni pubbliche e

sindacali che fondano il ricorso alla Cassa.

L'art. 5 della legge n. 164 del 1975 prevede espressamente

l'intervento del sindacato o delle rappresentanze sindacali in

fabbrica o, in mancanza, delle confederazioni maggiormente

rappresentative. Ad esso è attribuito l'esame della situazione

dell'azienda nel suo complesso; la verifica della sussistenza e della

portata della crisi nonché la valutazione degli interessi dei

lavoratori in una dimensione globale. In tal modo esso contribuisce

alla ricerca delle condizioni per il superamento della crisi; sicché

trova considerazione l'interesse collettivo dei lavoratori a che,

precipuamente, risultino salvaguardati i livelli occupazionali. Con

l'imprenditore vengono di solito stipulati accordi che sono di

gestione e di procedimentalizzazione aziendali, i quali producono

effetti anche nei confronti dei singoli lavoratori. L'imprenditore,

detentore del potere di scelta, nell'esercizio dell'attività

organizzativa deve, quindi, tener conto, in concreto, degli interessi

dei lavoratori, prevedendosi requisiti di forma, obiettivi di merito,

scadenze e specificazioni, priorità necessarie, il che rende

trasparenti le misure di risanamento.

Le decisioni operative a livello dei rapporti

sindacato-imprenditore materialmente incidono sulle posizioni dei

lavoratori.

Legittimamente ed utilmente opera il potere rappresentativo e

negoziale degli organismi sindacali, soprattutto di fabbrica, in

funzione di temperamento del potere imprenditoriale.

Inoltre, l'esercizio del potere dell'imprenditore è soggetto

anche al sindacato del giudice al fine della verifica dell'osservanza

di condizioni e limiti specifici e particolari. Questi ultimi,

secondo l'indirizzo giurisprudenziale, si distinguono in limiti

esterni e limiti interni. Anzitutto un limite interno deriva dalla

necessaria sussistenza del rapporto di coerenza fra le scelte

dell'imprenditore e le finalità specifiche cui è preordinata la

Cassa e che devono essere realizzate.

Consegue che i criteri da applicare devono essere dotati di

obiettiva razionalità, non devono essere rispondenti, cioè, a

valutazioni arbitrarie o, comunque, assolutamente discrezionali o

immotivate ma devono essere controllabili e verificabili ex post.

Un limite generale deriva dalla osservanza dei doveri di

correttezza e di buona fede oggettiva, imposti dagli artt. 1175 e

1375 cod. civ.

Limiti esterni derivano dal divieto di discriminazioni (art. 15

Statuto dei Lavoratori), quali, per esempio, quelle per motivi

sindacali, per ragioni di età (giovani o anziani), di sesso (parità

uomo-donna), di invalidità o di presunta ridotta capacità

lavorativa per altre cause. L'imprenditore può subire o

l'annullamento, da parte del giudice, delle scelte operate, se

attuative di discriminazioni, o la condanna al risarcimento dei danni

in ogni altro caso. Sicché, anche in tal modo, rimane garantita la

legittimità delle scelte ed evitata l'artificiosità o la

dissimulazione di finalità illecite.

La contrattazione aziendale talvolta ha previsto anche

l'applicazione del criterio della rotazione, sempre che lo consenta

la situazione da sanare, che sussista una fungibilità tra i

lavoratori cassintegrandi o che i costi non siano elevati ed, in

definitiva, non vi sia il pericolo della frustrazione o della mancata

realizzazione delle finalità che si è posta la legge di previsione

dei trattamenti di cassa integrazione.

La specialità dei settori di fabbrica da sanare potrebbe non

consentire l'applicazione generale ed indiscriminata del criterio.

Nella fattispecie, del resto, gli stessi giudici remittenti, pur

indicando il criterio della rotazione come idoneo ad assicurare la

razionale obiettività e la equa ripartizione tra i lavoratori della

fabbrica dei sacrifici derivanti dalla collocazione in cassa

integrazione, hanno riconosciuto la possibilità di applicazione di

altri criteri egualmente razionali ed obiettivi, idonei a raggiungere

le finalità che ritengono conformi al precetto costituzionale di cui

hanno rilevato la violazione e, in sostanza, hanno demandato a questa

Corte la scelta di uno di essi. Essi stessi si rendono conto delle

peculiarità delle situazioni da sanare e del fatto che ogni episodio

della vicenda crisi ha una sua autonomia e si presenta con caratteri

peculiari e talvolta nuovi e della necessità di equamente

contemperare gli interessi dei lavoratori e l'interesse

dell'imprenditore.

In tale situazione la questione non è ammissibile in quanto

questa Corte non può effettuare scelte che, invece, sono affidate

alla discrezionalità del legislatore che deve realizzare le

finalità della politica economico-sociale che persegue.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in

favore dei lavoratori, degli interventi della cassa integrazione

guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione

e della cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei

lavoratori anziani licenziati), 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464

(Modifiche e integrazioni alla l. n. 1115/1968), 1 della legge 20

maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario) e 2

della legge 12 agosto 1977 n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento

della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e

lo sviluppo del settore), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3,

4 e 41 Cost., dai Pretori di Milano e di Pontedera con le ordinanze

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:694 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari