Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 439/1991

    Questione infondata
    9 dicembre 1991

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, lettera b), della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario), in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, 41, primo e secondo comma, 97, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Co…

    Art. 1 Provvedimenti per la garanzia del salario · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost.

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  • Sentenza n. 694/1988

    Questione inammissibile
    23 giugno 1988

    La ricerca di criteri idonei a ripartire equamente fra i lavoratori dell'impresa in crisi gli oneri derivanti dall'applicazione del regime di cassa integrazione ed a sottrarre al potere imprenditoriale la scelta di quanti debbono, invece, sopportarli in via esclusiva (c.d. collocazione in cassa integrazione a zero ore), è rimessa alla discrezionalità del legislatore, dovendosi escludere che siffatta idoneità possa riconoscersi soltanto al criterio della c.d. "rotazione", stante le peculiarità che ogni vicenda di crisi può presentare rispetto ad altre e la correlativa possibilità di variazione dei rimedi utili al fine suddetto. È, pertanto, inammissibile la questione di costituzionalità della vigente normativa in materia, nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà del criterio della rotazione o di altri criteri con identica finalità, tenuto conto, peraltro, del fatto che la normativa stessa, da un lato, mira alla protezione dell'interesse collettivo dei lavoratori alla salvaguardia dei livelli occupazionali, favorendo l'intervento sindacale nella gestione della vicenda di crisi, anche per la stipulazione di accordi diretti a disciplinare le modalità di ripartizione dei correlativi sacrifici imposti a lavoratori; dall'altro, non configura il suddetto potere imprenditoriale di scelta come arbitrario, essendo, viceversa, esso condizionato da una serie di limiti interni ed esterni (coerenza delle scelte con la situazione di crisi, osservanza dei principi di correttezza e buona fede nonché del divieto di discriminazione, etc.), il cui rispetto è suscettibile di verifica in sede giurisdizionale (inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, e 41 Cost.).

    Art. 2 Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 24 settembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1988 al 24 settembre 2015. 88 parole tolte, 7 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto e' dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi:

tolto: 1) integrazione salariale ordinaria per contrazione - o sospensione dell'attivita' produttiva:

tolto: a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai;

tolto: b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato;

tolto: 2) integrazione salariale straordinaria: a)LETTERA ABROGATAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.tolto: L. 21 MARZO 1988aggiunto: LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. tolto: 86, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L.20 MAGGIO 1988, N. 160

tolto: b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali. aggiunto: 148

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-05-20;164~art1 · fonte del testo

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