Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 67/1974

    Questione infondata
    13 marzo 1974

    Non contrastano con gli artt. 3 e 24 della Costituzione gli artt. 206, 208, 209 e 227 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui, consentendo all'esattore di agire esecutivamente in pendenza di fallimento del debitore, apprestano strumenti di liquidazione non parificabili a quelli propri della liquidazione fallimentare, ne' consentono al fallimento una immediata tutela contro i pignoramenti esattoriali illegittimi. Invero, riconosciuta la legittimità del principio secondo cui le normali opposizioni all'esecuzione sono sostituite dalla successiva azione di risarcimento danni (sent. n. 138 del 1968), il differimento nel tempo è una conseguenza inelluttabile del principio criticato, ma non viola il diritto di azione e di difesa garantiti dall'art. 24 della Costituzione. Il reclamo concesso agli interessati in luogo delle comuni opposizioni mette in moto un procedimento contenzioso amministrativo che lo garantisce adeguatamente e non rappresenta un ingiustificato privilegio dell'esattore. È altresì esclusa l'illegittimità dell'art. 227 citato T.U. sulle imposte dirette. Invero alla vendita a trattativa privata ad opera del sindaco - che quale organo pubblico offre garanzia di imparzialità - si addiviene solo dopo che siano andati deserti due pubblici incanti i quali sono preceduti da congrue forme pubblicitarie, come risulta dalla facoltà conferita al privato di chiedere al pretore la predisposizione di ulteriori mezzi di pubblicità commerciale (art. 223 cit. T.U.). Pertanto non può dirsi che il sistema impugnato, visto alla luce dei principi che lo informano, dia luogo ad ingiustificati privilegi rispetto alle altre procedure esecutive.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025. 23 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 227

aggiunto: IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art227 · fonte del testo

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