Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 892 e 894 del codice civile, in relazione all'art. 844

dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1993

dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Papandrea

Maria Rosaria ed altro e Bortolin Maurizio, iscritta al n. 553 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da Maria Rosaria

Papandrea ed altro contro Maurizio Bortolin per ottenere la condanna

di quest'ultimo, proprietario di un cortile destinato a giardino e

confinante con la proprietà degli attori, all'estirpazione di alcuni

alberi di alto fusto piantati a distanza inferiore di tre metri dal

confine, in violazione degli artt. 892 e 894 del codice civile, il

Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 9 giugno 1993 (r.o. n. 553

del 1993), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del

combinato disposto delle suddette disposizioni, per contrasto con il

principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, con

riferimento alla diversa disciplina dettata per le immissioni

dall'art. 844 del codice civile, nella parte in cui detto combinato

disposto non prevede che il giudice possa valutare se gli alberi e le

piante, sorgenti a distanza inferiore a quella indicata dall'art. 892

del codice civile, debbano essere estirpati, qualora le loro

immissioni nocive o simili propagazioni nel fondo confinante non

superino la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle

condizioni dei luoghi.

Il giudice rimettente rileva che gli artt. 892 e 894 offrono, in

aggiunta agli artt. 896, 849 e 1172 del codice civile, una tutela

eccessiva "supertutela") per il proprietario del fondo, il quale può

chiedere l'estirpazione degli alberi in base a parametri

predeterminati, oggettivi, quali quelli delle distanze legali, senza

che il giudice possa valutare l'effettiva turbativa per il

proprietario del fondo che ne chiede l'estirpazione.

Tale tutela così ampia del diritto di proprietà deve avere una

giustificazione che si armonizzi con i limiti sociali della facoltà

di godimento del proprietario.

Sembra al giudice rimettente che la ratio della disposizione vada

individuata in un possibile pregiudizio per il proprietario del fondo

vicino: da qui il necessario raffronto con l'art. 844 del codice

civile, che disciplina il pregiudizio da immissione proveniente dal

fondo vicino, e per il quale è stabilita solo una generica sanzione

da determinarsi secondo il caso concreto, sulla base della

delibazione del superamento dei limiti della normale tollerabilità

dell'immissione nociva.

Soltanto una pronuncia additiva della Corte costituzionale, conclude il giudice a quo, può far venir meno l'obbligo di estirpazione

di alberi che sorgano a distanza soltanto lievemente inferiore alla

distanza legale e che non arrechino alcun fastidio al fondo vicino. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Torino dubita della legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, del

combinato disposto degli artt. 892 e 894 del codice civile, in

relazione all'art. 844 del medesimo codice, sostenendosi che, se la

ratio degli artt. 892 e 894 è quella di tutelare la proprietà da

fattori provenienti dalle proprietà confinanti (umidità,

ombrosità, propagazione di rami e simili determinate dagli alberi

dei vicini) questa situazione sarebbe stata trattata in modo

ingiustificatamente diverso dalla norma (art. 844) relativa alla

situazione omogenea delle immissioni, in cui sussiste la stessa ratio

e si demanda al giudice di valutare l'effettivo nocumento per il

godimento del bene di proprietà.

Osserva in particolare il giudice rimettente che le norme

denunziate prevedono "una supertutela per il proprietario di un

fondo, il quale può chiedere l'estirpazione di alberi o piante

sorgenti nel fondo confinante a distanza anche minore di un solo

centimetro a quella minima legale, a prescindere dal fatto che essi

costituiscano o meno un'effettiva turbativa". Tale tutela avrebbe

fondamento solo "se si armonizzasse con i limiti sociali della

facoltà di godimento della proprietà che lo stesso legislatore

precostituzionale tenne in considerazione"; altrimenti ciò sarebbe

applicazione dell'antico principio di detto godimento usque ad infera

et usque ad sidera, mentre la ratio del diritto potestativo di

pretendere l'estirpazione non si può giustificare per la sola

presunzione assoluta del danno di immissioni (ombrosità, umidità,

propagazione di rami e simili) "senza tenere in alcun conto

dell'eventuale beneficio all'ambiente, bene anch'esso di rilevanza

costituzionale non più trascurabile ex art. 9 della Costituzione, e

beneficiario della tutela specifica successivamente introdotta".

Il Pretore soggiunge che "appare irragionevole che il pregiudizio

arrecabile da alberi e piante sorgenti a distanza inferiore da quella

legale debba sempre essere considerato in modo assoluto rispetto a

situazioni di luogo molto diverse nella realtà fenomenica ed

addirittura in maniera più sfavorevole rispetto ad un pregiudizio,

come quello di cui all'art. 844 c.c.". Chiede in conclusione che una

pronuncia additiva di questa Corte faccia venir meno i casi di

estirpazione di alberi che non arrechino al vicino un pregiudizio

superiore alla normale tollerabilità.

2. - Questa Corte ritiene non fondata la questione di legittimità

così prospettata.

Non è necessario, in proposito, approfondire se, come rileva il

giudice a quo, la normativa denunziata sia un residuo riflesso di una

arcaica concezione della proprietà, prevalentemente rurale,

anteriore alle norme costituzionali ed alla conseguente disciplina (a

tutela dei valori dell'ambiente e del diritto alla salute) comunque

finalizzata a quella funzione sociale della proprietà, in cui

ravvisare anche l'interesse per la sorte di singoli alberi nel

regolamento dei rapporti di proprietari limitrofi.

Appare invece risolutivo, ai fini della decisione, anzitutto il

rilievo che le norme impugnate hanno carattere meramente suppletivo

di quanto stabilito dai "regolamenti e, in mancanza, dagli usi

locali" (art. 892); i quali, nel loro continuo adeguamento - oltre

che tener conto delle particolari condizioni locali (clima, colture,

terreni) - possono rendere la disciplina di questa materia sempre

più conforme alle esigenze di una moderna concezione della

proprietà. Senza contare che sfuggirebbe ai poteri del giudice delle

leggi scegliere, fra le tante possibili, le soluzioni di superamento

dei limiti posti in proposito dal codice civile.

3. - Questa Corte in alcune sentenze (n. 239 del 1982 e n. 94 del

1985) ha in generale affermato che il "paesaggio costituisce un

valore estetico-culturale cui la Costituzione ha conferito

straordinario rilievo, collocando la norma che fa carico alla

Repubblica di tutelarlo fra i principi fondamentali

dell'ordinamento", e questa tutela "presuppone, normalmente, la

comparazione ed il bilanciamento di interessi diversi".

La Corte ha avuto altre occasioni di precisare (sent. n. 247 del

1974 e n. 39 del 1986) che la protezione di interessi diversi da

quelli dei proprietari di fondi contigui, eventualmente spettanti

anche ad altre persone o ad intere collettività, può essere

prevista dalla legislazione di settore. È stato in particolare

ritenuto che "chiunque abbia interesse ad opporsi al taglio degli

alberi posti a distanza non legale (il proprietario del terreno in

cui essi sono posti o altri) può sollecitare l'attivazione dei

poteri della Regione o del Ministero per i beni ambientali e

culturali (art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, anche in riferimento

alla legge n. 1497 del 1939)" (sentenza n. 39 del 1986).

4. - La sollevata questione di costituzionalità viene ritenuta

non fondata soprattutto perché non è riscontrabile alcun vulnus

dell'unica norma costituzionale (art. 3), che il giudice a quo

ritiene violata sotto il profilo della irragionevole disparità di

trattamento fra la disciplina delle distanze (artt. 892-894 del

codice civile) e quella delle immissioni, di cui al precedente art.

844 del codice civile.

Il Pretore di Torino ravvisa l'omogeneità di queste due situazioni

nella identità di ratio che sarebbe alla base di entrambe, e cioè

il contemperamento di interessi confliggenti dei proprietari di fondi

vicini nell'uso del territorio.

Ma questa impostazione non appare condivisibile dal momento che,

mentre la disciplina sulle distanze - mediante criteri obiettivi e

rigidi - attiene alla definizione del contenuto del diritto di

proprietà (tanto che il mantenimento a distanze inferiori a quelle

legali può dar vita, per convenzioni od usucapione, all'altro

diritto reale di servitù), la disciplina sulle immissioni partecipa

invece della logica della responsabilità civile, riguardando

l'attività dinamica nell'uso della proprietà che può essere

pregiudizievole al vicino quando superi la normale tollerabilità;

così come ancora più attinente alla responsabilità è l'uso della

proprietà che abbia come unico scopo quello di nuocere ad altri

(art. 833 del codice civile). Delle tre situazioni risultano evidenti

quindi i caratteri differenziali e le diverse conseguenze.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 892 e 894 del codice civile,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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