Art. 894 c.c. — Alberi a distanza non legale
Il vicino puo' esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Il vicino puo' esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile, in relazione agli artt. 3, 9, secondo comma, 24 e 42 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 del codice civile, laddove consentono l'estirpazione di alberi piantati a distanza dal confine minore della distanza legale, senza che il giudice possa valutare l'effettiva turbativa per il proprietario del fondo che ne chiede l'estirpazione. L'ordinanza di rimessione, infatti è carente della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo , nonché di ogni motivazione sulla rilevanza della questione, solo apoditticamente affermata. > >- Ordinanze citate nn. 423, 333, 331 e 142/2005.
Art. 892 c.c. · Art. 894 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 9 cost.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 894 e 896 del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione, nella parte in cui consentono, rispettivamente, l’estirpazione di alberi piantati a distanza dal confine minore della distanza legale, anche qualora gli stessi abbiano pregio paesaggistico, e in ogni caso la recisione di rami protesi e di radici addentrate nel fondo vicino. Ed infatti, pur corrispondendo al vero che la salvaguardia dei valori costituzionali richiamati dal rimettente, quale quello paesaggistico, trascende la tutela del diritto dominicale offerta dalle norme codicistiche denunciate, è altresì vero che la loro applicazione da parte del giudice 'a quò non preclude la necessaria verifica di compatibilità con le esigenze di tutela ambientale da parte dell’autorità amministrativa a ciò deputata in forza della normativa pubblicistica di settore.
Art. 894 c.c. · Art. 896 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 9 cost.
Non comporta violazione del principio di eguaglianza la mancata previsione, nella disciplina delle distanze legali di cui agli artt. 892 e segg. cod. civ., - a differenza di quanto stabilito nella disciplina dettata per le "immissioni" dall'art. 844 stesso codice - della possibilità di un intervento del giudice con il quale, ponendosi un limite al diritto del vicino (art. 894, cod. civ.) di esigere che si estirpino gli alberi piantati a distanza minore di quelle indicate dall'art. 892, si valuti se la estirpazione debba avvenire qualora le immissioni e le propagazioni nel fondo confinante non superino la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi. Data la diversità delle situazioni regolate, la disciplina delle distanze - che attiene alla definizione del contenuto del diritto di proprietà - non può infatti porsi a confronto con la disciplina delle immissioni - che partecipa invece della logica della responsabilità civile - ne' vale, in contrario, l'argomento che alla base di entrambe sarebbe pur sempre il contemperamento di interessi confliggenti dei proprietari di fondi vicini nell'uso del territorio. Ai fini della decisione, tuttavia - a parte la considerazione che sfuggirebbe ai poteri del giudice delle leggi scegliere, fra le tante possibili, le soluzioni di superamento delle vigenti norme codicistiche - è risolutivo il rilievo che queste hanno carattere meramente suppletivo di quanto stabilito dai "regolamenti e, in mancanza, degli usi locali" (art. 892); che la tutela del paesaggio - dall'art. 9 Cost. collocata tra i principi fondamentali dell'ordinamento - "presuppone, normalmente, la comparazione ed il bilanciamento di interessi diversi" ed inoltre, in particolare, che - come anche la Corte ha affermato - "chiunque abbia interesse ad opporsi al taglio degli alberi posti a distanza non legale può sollecitare, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 e della stessa legge n. 1497 del 1939, l'attivazione dei poteri della Regione o del Ministero per i beni ambientali e culturali". (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 892 e 894 cod. civ., 'in parte qua'). - Cfr. S. nn. 239/1982, 94/1985, 247/1974, 39/1986. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Art. 892 c.c. · Art. 894 c.c. · Art. 3 cost.
Sono non omogenee e, dunque, non incidenti sul principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), le due situazioni poste a raffronto dal giudice a quo: in quanto la prima, risultante dagli artt. 892 e 894 cod.civ. contempla una ipotesi di comportamento posto in essere unilateralmente dal proprietario, violando un limite stabilito dalla legge al suo diritto di proprieta` esclusiva e ledendo, in pari tempo, il diritto, anch'esso di proprieta` esclusiva, del vicino, sicche` l'intervento del giudice, vincolato nel contenuto , tende a restaurare il diritto leso; mentre la seconda, risultante dall'art. 899 cod.civ., si riferisce a una ipotesi di mancato accordo dei compartecipi relativamente ad un atto di gestione della cosa comune (taglio di alberi in comunione sul confine), sicche` l'intervento del giudice implica valutazioni discrezionali. Ne` ricorre, in relazione alle stesse previsioni, la violazione dell'art. 24 Cost., poiche` il diritto di difesa attiene alle garanzie processuali e non gia` al diverso atteggiarsi della disciplina del rapporto sostanziale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 892 e 894 cod.civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Art. 892 c.c. · Art. 894 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale quando la normativa denunciata è diversa da quella cui la censura è riferibile, ovvero quando si chiede una pronuncia additiva che non può consistere nell'adozione di una soluzione obbligata, immediatamente desumibile dalla norme costituzionali assunte a parametro o da altri principi dell'ordinamento, ma richiede una scelta tra più soluzioni possibili, che in quanto tale non può spettare al legislatore. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 cod. civ., impugnati - in riferimento agli artt. 9, comma secondo (tutela del paesaggio), e 42, comma secondo (funzione sociale della proprietà), Cost. - in quanto, in tema di distanze da osservare nelle piantagioni, incondizionatamente riconoscono al proprietario del fondo finitimo il potere di esigere l'estirpazione degli alberi e delle siepi piantati o nati a distanze inferiori a quelle prescritte, senza consentire la comparazione dell'interesse del proprietario con l'eventuale valore paesaggistico delle piante da eliminare, posto che - contrariamente a ciò che la prospettata censura sembra presupporre - l'ordinamento offre, secondo il diritto vivente, mezzi per realizzare l'incidenza, sulla disciplina dei rapporti interprivati di vicinato, dell'invocato valore costituzionale, prevedendo, nella legislazione di settore attuativa di esso (legge n. 1497 del 1939, relativa alle bellezze naturali), l'imposizione di vincoli a tutela della vegetazione, e riconoscendo a qualunque interessato la possibilità di sollecitare l'attivazione dei poteri spettanti, in materia, allo Stato o alle Regioni (art. 82, d.P.R. 616/1977); onde la censura non può trovare ingresso se non in quanto diretta a denunciare l'inadeguatezza della cennata legislazione del settore. Sotto tale profilo, pertanto, la denuncia delle norme codicistiche sui limiti reciproci delle proprietà finitime si palesa frutto di una "aberratio ictus", implicante la non ammissibilità della questione. Alla quale conclusione, sotto diverso profilo, conduce anche la considerazione che la pronuncia additiva richiede, nella specie, una scelta tra più soluzioni (previsione di una valutazione paesaggistica relativamente ad ogni intervento su piante, da affidarsi al giudice o all'autorità amministrativa; o altre ancora, egualmente ipotizzabili), come tale di competenza del legislatore).
Art. 892 c.c. · Art. 894 c.c.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Circa le distanze da osservarsi per alcune piantagioni, l'art. 892 riproduce con lievi modificazioni l'art. 579 del codice del 1865, precisando, quanto agli alberi di non alto fusto, l'altezza massima del fusto non ramificato (tre metri), la quale non era invece determinata dal codice anteriore, che faceva riferimento alla «breve altezza del fusto semplice, e precisando altresì, quanto al modo di calcolare le distanze, che queste si misurano dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo in cui fu fatta la semina. Inoltre, a differenza del codice precedente che non faceva menzione degli usi locali e dava prevalenza soltanto ai regolamenti, l'art. 892 dispone che, in mancanza di regolamenti, gli usi locali prevalgono sulle disposizioni del codice. A queste i regolamenti e gli usi locali prevalgono anche quando si tratta di alberi presso strade, canali o su confini di boschi (art. 893). È conservata nell'art. 894 (art. 581 del codice del 1865) la facoltà del vicino di esigere che siano estirpati gli alberi e le siepi che sorgono a distanza minore di quella legale. L'art. 895 regola il caso che sfasi acquistato il diritto di tenere l'albero a distanza minore di quella legale e l'albero muoia o venga reciso o abbattuto: in questo caso l'albero che sia ripiantato dovrà essere tenuto alla distanza legale. Non così se la pianta perita faceva parte di un filare lungo il confine, poichè la sistemazione in filare conferisce al complesso arboreo un carattere unitario. Ad eliminare ogni ragione di dubbio ho esplicitamente dichiarato (art. 896, primo comma) che il diritto di esigere il taglio dei rami degli alberi del vicino che si protendono sul proprio fondo e di tagliare le radici che vi si addentrano può esercitarsi in qualunque tempo. In questa materia è lasciato però ampio campo di applicazione, oltre che ai regolamenti, agli usi locali, e ciò per tutte le specie arboree, in quanto si è soppressa l'inopportuna limitazione del codice del 1865 (art. 582), che gli usi richiamava soltanto per gli ulivi. A proposito dei rami che si protendono dal fondo del vicino, il secondo comma dell'art. 896 risolve un'annosa questione, e cioè se i frutti naturalmente caduti da tali rami appartengano al proprietario dell'albero che li ha prodotti ovvero al proprietario del fondo su cui sono caduti. Facendo salvi gli usi locali, è sembrato preferibile adottare la seconda soluzione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 424
569), stabiliscono presunzioni di comunione e di proprietà esclusiva dei fossi e delle siepi interposti tra i fondi e degli alberi sorgenti sul confine. Delle luci e delle vedute.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 565
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art894 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.