Codice civile

Art. 896 c.c. — Recisione di rami protesi e di radici

[1]Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino puo' in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e puo' egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi pero' in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

[2]Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

[3]Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 211/2004

    Questione infondata
    6 luglio 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 894 e 896 del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione, nella parte in cui consentono, rispettivamente, l’estirpazione di alberi piantati a distanza dal confine minore della distanza legale, anche qualora gli stessi abbiano pregio paesaggistico, e in ogni caso la recisione di rami protesi e di radici addentrate nel fondo vicino. Ed infatti, pur corrispondendo al vero che la salvaguardia dei valori costituzionali richiamati dal rimettente, quale quello paesaggistico, trascende la tutela del diritto dominicale offerta dalle norme codicistiche denunciate, è altresì vero che la loro applicazione da parte del giudice 'a quò non preclude la necessaria verifica di compatibilità con le esigenze di tutela ambientale da parte dell’autorità amministrativa a ciò deputata in forza della normativa pubblicistica di settore.

    Art. 894 c.c. · Art. 896 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 9 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Circa le distanze da osservarsi per alcune piantagioni, l'art. 892 riproduce con lievi modificazioni l'art. 579 del codice del 1865, precisando, quanto agli alberi di non alto fusto, l'altezza massima del fusto non ramificato (tre metri), la quale non era invece determinata dal codice anteriore, che faceva riferimento alla «breve altezza del fusto semplice, e precisando altresì, quanto al modo di calcolare le distanze, che queste si misurano dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo in cui fu fatta la semina. Inoltre, a differenza del codice precedente che non faceva menzione degli usi locali e dava prevalenza soltanto ai regolamenti, l'art. 892 dispone che, in mancanza di regolamenti, gli usi locali prevalgono sulle disposizioni del codice. A queste i regolamenti e gli usi locali prevalgono anche quando si tratta di alberi presso strade, canali o su confini di boschi (art. 893). È conservata nell'art. 894 (art. 581 del codice del 1865) la facoltà del vicino di esigere che siano estirpati gli alberi e le siepi che sorgono a distanza minore di quella legale. L'art. 895 regola il caso che sfasi acquistato il diritto di tenere l'albero a distanza minore di quella legale e l'albero muoia o venga reciso o abbattuto: in questo caso l'albero che sia ripiantato dovrà essere tenuto alla distanza legale. Non così se la pianta perita faceva parte di un filare lungo il confine, poichè la sistemazione in filare conferisce al complesso arboreo un carattere unitario. Ad eliminare ogni ragione di dubbio ho esplicitamente dichiarato (art. 896, primo comma) che il diritto di esigere il taglio dei rami degli alberi del vicino che si protendono sul proprio fondo e di tagliare le radici che vi si addentrano può esercitarsi in qualunque tempo. In questa materia è lasciato però ampio campo di applicazione, oltre che ai regolamenti, agli usi locali, e ciò per tutte le specie arboree, in quanto si è soppressa l'inopportuna limitazione del codice del 1865 (art. 582), che gli usi richiamava soltanto per gli ulivi. A proposito dei rami che si protendono dal fondo del vicino, il secondo comma dell'art. 896 risolve un'annosa questione, e cioè se i frutti naturalmente caduti da tali rami appartengano al proprietario dell'albero che li ha prodotti ovvero al proprietario del fondo su cui sono caduti. Facendo salvi gli usi locali, è sembrato preferibile adottare la seconda soluzione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 424

  • 569), stabiliscono presunzioni di comunione e di proprietà esclusiva dei fossi e delle siepi interposti tra i fondi e degli alberi sorgenti sul confine. Delle luci e delle vedute.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 565

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art896 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari