Corte costituzionale

Sentenza n. 531/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/11/2000 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, primo

comma, del codice penale militare di pace (Vilipendio alla bandiera

nazionale od altro emblema dello Stato), promosso con ordinanza

emessa il 10 dicembre 1998 dal tribunale militare di La Spezia,

iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale,

dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento penale, nel quale l'imputato dei

reati di insubordinazione con ingiuria e di vilipendio alla bandiera

(quest'ultimo contestato perché, soldato in servizio, in una

pubblica via ad ora notturna, rivolgendosi a tre carabinieri

"vilipendeva la bandiera italiana, dicendo "la bandiera italiana mi

fa schifo ) aveva chiesto l'applicazione di una pena "patteggiata"

calcolata partendo dalla pena base del secondo reato, il tribunale

militare di La Spezia, con ordinanza emessa il 10 dicembre 1998,

pervenuta a questa Corte il 22 febbraio 1999, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 83, primo comma, del codice penale militare

di pace (Vilipendio alla bandiera nazionale od altro emblema dello

Stato), "nella parte in cui prevede la pena della reclusione nella

misura da tre a sette anni".

Il giudice a quo muovendo dalla constatazione che il vilipendio

alla bandiera è punito in modo assai diverso dall'art. 83 cod.

pen. mil. pace (reclusione militare da tre a sette anni) rispetto

all'art. 292 cod. pen. (reclusione da uno a tre anni), osserva che la

norma incriminatrice denunciata, come altre relative ai "reati di

tradimento" (libro secondo, titolo I, capo I, del cod. pen. mil.

pace), corrispondenti ai delitti contro la personalità dello Stato

previsti dal codice penale comune, si qualifica, rispetto all'omologo

reato punito dall'art. 292 cod. pen., esclusivamente per la

condizione di militare del soggetto attivo del reato. Secondo il

remittente, il dovere di fedeltà sarebbe più intenso per chi

appartiene alle forze armate, ma sussisterebbe per tutti i cittadini,

onde la maggiore gravità dell'offesa derivante dalla particolare

posizione soggettiva del militare potrebbe bensì comportare pene

più gravi, ma solo nei limiti di un trattamento "ragionevolmente

più afflittivo".

L'ordinanza osserva, inoltre, che il legislatore non ha adottato

un criterio unitario nel determinare gli incrementi di pena per

questi reati militari, rispetto ai corrispondenti reati comuni, ma ha

fissato a volte aumenti di pena assai inferiori a quelli disposti per

il vilipendio alla bandiera, altre volte aumenti anche più

consistenti. Non sarebbe ragionevole, secondo il remittente, un

criterio che, nell'incrementare la pena, si discosti da canoni di

tendenziale uniformità: l'irrazionale eterogeneità degli aumenti di

pena rispetto alla normativa comune rafforzerebbe i dubbi di

legittimità costituzionale della norma denunciata.

Si pone poi a confronto il rispettivo trattamento sanzionatorio

del vilipendio alla nazione e del vilipendio alla bandiera nei codici

militare (artt. 82 e 83) e comune (artt. 291 e 292), osservandosi

che, mentre nel codice comune i due reati sono puniti con la stessa

pena, nel codice militare invece la pena è più grave per il

vilipendio alla bandiera, alterandosi così il rapporto di gravità

fra i due reati, mentre la qualità militare del soggetto agente,

unico elemento differenziale dei reati militari rispetto a quelli

comuni, dovrebbe influire in modo uniforme sull'aumento di pena.

L'attenuante prevista dall'art. 102 cod. pen. mil. pace per i

fatti di lieve entità mitigherebbe bensì il rigore della pena

edittale, ma non attenuerebbe i dubbi di legittimità costituzionale,

essendo essa applicabile anche agli altri reati di tradimento, e

trovando corrispondenza nell'attenuante di cui all'art. 311 del

codice penale.

In definitiva, secondo il giudice a quo la previsione di pena di

cui all'art. 83 cod. pen. mil. pace darebbe luogo ad una violazione

dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della

ragionevolezza, in relazione sia al raffronto con l'art. 292 cod.

pen., sia alla comparazione tra i reati militari di tradimento,

soggettivamente qualificati, e gli omologhi reati comuni nel loro

insieme, sia al confronto tra le pene stabilite dai codici militare e

comune per i reati di vilipendio alla bandiera e di vilipendio alla

nazione. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata investe l'art. 83, primo comma, del

codice penale militare di pace (Vilipendio alla bandiera nazionale od

altro emblema dello Stato), nella parte in cui prevede la pena della

reclusione militare da tre a sette anni.

Tale previsione sanzionatoria sarebbe in contrasto con l'art. 3

della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, perché

comporterebbe un aumento di pena eccessivo rispetto a quella

comminata per lo stesso reato dall'art. 292 del codice penale comune;

perché si discosterebbe da criteri di tendenziale uniformità nella

determinazione degli incrementi di pena per i reati militari di

tradimento rispetto ai corrispondenti reati previsti dal codice

penale; e perché, infine, comportando per il reato di vilipendio

alla bandiera una pena più elevata di quella stabilita dallo stesso

codice penale militare (art. 82) per il vilipendio alla nazione

italiana, altererebbe il rapporto di corrispondente gravità fra i

due reati, risultante dagli artt. 291 e 292 del codice penale, che

prevedono la medesima pena.

2. - La questione, nei termini in cui è proposta, non è

fondata.

Il reato di vilipendio alla bandiera, già previsto dal codice

penale del 1889 solo sotto forma di offesa "materiale" (art. 115:

"Chiunque, per fare atto di disprezzo, toglie, distrugge o sfregia in

luogo pubblico o aperto al pubblico la bandiera o altro emblema dello

Stato ..."), e punito con una pena assai inferiore all'attuale (da

tre a venti mesi di reclusione), fu trasformato in "vilipendio",

punito in ogni forma, materiale o verbale, con la pena della

reclusione da uno a tre anni, dal legislatore del codice penale del

1930, nel clima ideologico, proprio dell'epoca, di tutela dello Stato

come entità "ideale"; è rimasto infine in vita nel contesto della

legislazione dello Stato democratico fondato sulla Costituzione

repubblicana, senza che il legislatore abbia finora posto mano a

sostanziali riforme della materia.

Nel codice penale per l'esercito e in quello marittimo, approvati

rispettivamente con il r.d. 28 novembre 1869, n. 5378, e con la legge

28 novembre 1869, n. 5366, tale reato non era contemplato. Esso è

stato invece previsto nel vigente codice penale militare di pace, e

configurato, dal punto di vista oggettivo, in modo identico rispetto

al codice comune: solo, la pena prevista è considerevolmente più

severa (da tre a sette anni di reclusione militare: pena

ulteriormente aumentata quando si applica il codice penale militare

di guerra, ai sensi dell'art. 47 di tale codice).

Il bene protetto dalla norma incriminatrice è, in questo caso,

la dignità del simbolo dello Stato, come espressione della dignità

dello Stato medesimo nell'unità delle istituzioni che la

collettività nazionale si è data: simbolo che, nell'ambito delle

istituzioni e delle attività militari, è esposto e utilizzato con

particolare solennità e frequenza, ed è oggetto di speciale

attenzione e rispetto: nella normativa disciplinare delle forze

armate, infatti, è espressamente previsto che alla bandiera siano

"tributati i massimi onori" (art. 7, comma 3, del d.P.R. 18 luglio

1986, n. 545).

Come per tutti i reati di questa natura, si pongono delicati

problemi di confine con l'area della libertà di espressione, come

dimostra anche la giurisprudenza costituzionale di altri paesi. Nel

nostro ordinamento, è da richiamare la giurisprudenza di questa

Corte, secondo la quale l'incriminazione per vilipendio (in quel

caso, della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle

Forze armate: art. 290 cod. pen.) non si estende alle espressioni di

critica, anche aspra, potendosi applicare solo a manifestazioni

offensive che neghino ogni valore ed ogni rispetto ("tenere a vile")

all'entità oggetto di protezione, in modo idoneo ad indurre i

destinatari della manifestazione "al disprezzo delle istituzioni o

addirittura ad ingiustificate disobbedienze" (sentenza n. 20 del

1974; cfr. anche sentenza n. 199 del 1972). Così che non può certo

ritenersi ricadere nell'ambito delle fattispecie incriminatrici di

vilipendio qualsiasi espressione di personale dissenso, di avversione

o di disdegno, priva di concreta idoneità offensiva, spettando al

giudice di "impedire, con un prudente apprezzamento della lesività

in concreto, una arbitraria e illegittima dilatazione della sfera dei

fatti da ricondurre al modello legale" (sentenza n. 263 del 2000).

3. - Nella specie, peraltro, il remittente, senza porsi il

problema della sfera di applicabilità della incriminazione e della

riconducibilità ad essa della condotta contestata all'imputato,

solleva una questione riguardante esclusivamente l'entità della

sanzione prevista. Ma il giudice a quo non pone nemmeno in dubbio la

legittimità costituzionale di un trattamento penale più severo di

tale reato quando esso sia commesso da militare in servizio, soggetto

al codice penale militare di pace, rispetto al medesimo reato

commesso da civili, soggetti al codice penale comune; afferma anzi

esplicitamente che tale differenza di trattamento si giustifica in

relazione alla maggiore intensità che il dovere di fedeltà

rivestirebbe nei riguardi dei militari.

Egli si limita, evocando come unico parametro l'art. 3 della

Costituzione, a contestare l'eccessiva gravosità del trattamento

sanzionatorio del vilipendio alla bandiera nel codice militare,

raffrontato con quello previsto da altre norme.

4. - I tertia comparationis indicati dal remittente, peraltro,

non fanno capo ad altre figure di reato, previste dallo stesso codice

militare, che egli dimostri essere di pari gravità e offensività, e

al relativo trattamento sanzionatorio con il quale quello denunciato

possa utilmente confrontarsi; e sono anzi tra di loro eterogenei e

perfino in parte contraddittori.

In primo luogo, infatti, si lamenta l'eccessivo divario rispetto

alla sanzione prevista dal codice penale comune per il medesimo

reato: ma, avendo lo stesso remittente premesso di ritenere

giustificato un trattamento più severo nei confronti dei militari,

la censura si riduce ad un profilo quantitativo, difficilmente

traducibile in dimostrazione di assoluta irragionevolezza del divario

medesimo. Senza dire che il giudice a quo, nell'indicare come termine

di raffronto la pena prevista dall'art. 292 cod. pen., trascura di

osservare che essa, in forza della circostanza aggravante di cui

all'art. 292-bis introdotta dall'art. 9 della legge 23 marzo 1956,

n. 167, è aumentata nel caso in cui il reato sia commesso da un

militare in congedo: onde l'eventuale annullamento dell'art. 83 cod.

pen. mil. di pace, che desse luogo alla applicazione ai militari in

servizio dell'art. 292 cod. pen. comune, produrrebbe un nuovo

paradossale squilibrio, risultando il vilipendio alla bandiera punito

più gravemente per i militari in congedo (art. 292-bis) che per i

militari in servizio a meno di assimilare questi ultimi in sede

interpretativa (ma arbitrariamente) ai primi.

In secondo luogo, si invoca l'eterogeneità delle scelte del

codice militare nel determinare il quantum di aggravamento delle pene

rispetto a quelle previste dal codice comune per i reati

corrispondenti, e si osserva come, accanto a livelli meno elevati di

aggravamento in taluni casi, in altri siano previsti livelli di

aggravamento anche maggiori di quelli che valgono nell'ipotesi del

vilipendio alla bandiera (è il caso dell'offesa all'onore e al

prestigio del Presidente della Repubblica, punito rispettivamente

dall'art. 79 del codice penale militare di pace con la reclusione

militare da cinque a quindici anni, e dall'art. 278 del codice penale

comune con la reclusione da uno a cinque anni). Ma proprio

l'eterogeneità degli elementi di raffronto impedisce di considerare

idonei tali tertia comparationis.

In terzo luogo, si mette a confronto la pena comminata per il

vilipendio alla bandiera con quella comminata per il vilipendio alla

nazione, ma non già per sostenere che, nell'ambito del codice

militare, questi debbano essere considerati reati di pari gravità

(il remittente non si pone nemmeno il problema del significato di

questa seconda figura di reato, che si direbbe posta a tutela di un

valore solo "spirituale", non altrettanto facilmente riferibile allo

Stato com'è invece la bandiera), bensì, ancora una volta, per

lamentare la diversità delle scelte fatte in materia,

rispettivamente, dal codice penale comune e da quello militare, senza

argomentare circa l'esistenza di eventuali giustificazioni di tale

diversità.

Onde, in definitiva, la censura mossa alla norma impugnata si

riduce ad una critica, di significato essenzialmente

politico-legislativo, all'eccessiva severità sanzionatoria del

codice militare.

Ma è appunto al legislatore che incombe il dovere di ripensare e

ridimensionare il sistema dei reati e delle pene recato da tale

codice, avendo naturalmente riguardo, anzitutto, ai principi

costituzionali. Interventi demolitori o "manipolativi" di questa

Corte possono configurarsi solo in presenza di accertate violazioni

dei precetti costituzionali in materia di reati e di pene, nella

specie non dedotte, o di manifesta irragionevolezza delle previsioni

sanzionatorie, di cui, nella specie, non è dimostrata in modo

convincente la sussistenza.

Resta fermo comunque il dovere dei giudicanti di verificare, in

sede applicativa, la riconducibilità della condotta al modello

legale e la sua concreta offensività.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 83, primo comma, del codice penale militare di pace

(Vilipendio alla bandiera nazionale od altro emblema dello Stato),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:531 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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