Corte costituzionale

Sentenza n. 406/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 109, comma 2,

del codice di procedura penale e dell'art. 26, comma 2, del d.lgs.

28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza

emessa il 5 novembre 1998 dal pretore di Venezia nel

procedimentopenale a carico di Primoz Sancin, iscritta al n. 72 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il pretore di Venezia, nel corso di un processo penale per

reato commesso in danno di un magistrato, ha sollevato, con ordinanza

del 5 novembre 1998, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo

comma, 6 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 109, comma 2, cod. proc. pen. e 26, comma

2, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), nella

parte in cui dette disposizioni di garanzia dell'uso della

madrelingua nell'ambito del processo non si applicano anche nel

procedimento penale che si svolge - per effetto dello spostamento di

competenza stabilito dall'art. 11 cod. proc. pen. in relazione ai

procedimenti riguardanti i magistrati - dinanzi a un'autorità

giudiziaria non avente sede nel territorio dove è insediata una

minoranza linguistica riconosciuta.

Il rimettente riferisce che nel giudizio a quo la difesa

dell'imputato, appartenente al gruppo linguistico di minoranza

slovena insediato nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia,

ha eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio, in

quanto redatto in lingua italiana, assumendo la violazione dell'art.

109 cod. proc. pen., avendo lo stesso imputato chiesto di esprimersi

in lingua slovena, previa nomina di un interprete, e ha dedotto

altresì la violazione delle garanzie difensive in relazione all'art.

26, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., sul rilievo che la nomina

quale difensore di ufficio era avvenuta senza tenere conto

dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato; che, inoltre,

qualora dette eccezioni non fossero state ritenute accoglibili, per

l'impossibilità di applicare le norme codicistiche invocate a

sostegno della nullità, la difesa ha sollecitato il promovimento di

questione di costituzionalità delle norme anzidette nonché

dell'art. 143 cod. proc. pen.

A tale eccezione dà corso il giudice rimettente, salvo che per la

norma dell'art. 143 cod. proc. pen., che, riguardante la nomina

obbligatoria dell'interprete per l'imputato, italiano o straniero,

che non conosca la lingua italiana, è manifestamente inconferente:

nel caso di specie, infatti, l'imputato, che dispone della conoscenza

della lingua "ufficiale" del processo, fa valere il proprio diritto

costituzionalmente garantito (art. 6 della Costituzione) all'uso

della madrelingua nei rapporti con le autorità giudiziarie.

La questione, osserva ancora il rimettente, è rilevante perché si

tratta di decidere sull'osservanza di determinate formalità di

documentazione di atti processuali destinati all'imputato, sulla

regolare assunzione dell'esame dello stesso e sulla valida

designazione e nomina del difensore d'ufficio, atti tutti che, ove si

ritenesse di accordare le garanzie richieste, risulterebbero viziati

da nullità per violazione delle disposizioni concernenti

l'intervento e l'assistenza dell'imputato (art. 178, comma 1, lettera

c), e art. 180 cod. proc. pen.).

2. - Tutto ciò premesso, il pretore ritiene che, anche per il loro

tenore letterale, le disposizioni denunciate non siano in effetti

applicabili nel processo attribuito alla sua cognizione in virtù

dello spostamento di competenza a norma dell'art. 11 cod. proc. pen.:

secondo il testo dell'art. 109 del codice, cui fa altresì rinvio

l'art. 26 delle norme di attuazione, la disciplina di garanzia ivi

prevista per l'appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta

si applica infatti solo dinanzi all'autorità giudiziaria avente

competenza, di primo grado o di appello, su un territorio dove è

insediata la minoranza; in tal senso, del resto, orienta anche la

giurisprudenza ordinaria che, resa sulla scia di decisioni della

Corte costituzionale (dalla sentenza n. 28 del 1982, "ispiratrice"

dell'attuale art. 109 cod. proc. pen., alle sentenze nn. 62 del 1992,

271 del 1994 e 16 del 1995), ha sempre affrontato il problema del

diritto di usare la madrelingua, e di usufruire della traduzione

degli atti dalla lingua italiana (secondo la c.d. tutela linguistica

minima, diversa ad esempio dalla più ampia garanzia di piena

equiparazione accordata ai cittadini di lingua tedesca della

Provincia di Bolzano), esclusivamente nell'ambito di rapporti con le

pubbliche autorità, comprese quelle giudiziarie, che si instaurano

nel territorio di appartenenza della minoranza interessata.

Ma è proprio tale limitazione a suscitare, per il rimettente, il

dubbio di costituzionalità: se le esigenze di garanzia sottese alla

disciplina impugnata attengono a diritti soggettivi fondamentali di

rango costituzionale, come quelli riconosciuti dagli artt. 6 e 24

della Costituzione, non sembra ammissibile, secondo lo stesso

pretore, che essi possano essere compromessi in vista della tutela di

altri interessi, quali sono quelli, sottesi alla disciplina dello

spostamento di competenza secondo l'art. 11 cod. proc. pen., del buon

andamento dell'amministrazione della giustizia (artt. 97 e 108 della

Costituzione). Una compromissione, questa, tanto più ingiustificata

in quanto si associa all'"allontanamento" del processo dal territorio

in cui il fatto è commesso - e in cui è stanziata la minoranza

riconosciuta -, ciò che rende il processo stesso di maggiore

risonanza nella comunità territoriale di appartenenza dell'imputato,

incrementando l'esigenza di una effettiva autodifesa e della difesa

tecnica. Al cittadino appartenente a una minoranza, prosegue il

pretore, deve essere riconosciuta "una tutela non inferiore a quella

accordata agli altri cittadini italiani, nell'esercizio del diritto

di difesa, quando siano chiamati a rispondere di illeciti commessi

nel territorio del proprio paese".

Inoltre - aggiunge il rimettente - il criterio di spostamento della

competenza dettato dall'art. 11 cod. proc. pen. si differenzia sia

dalle regole generali sia da quelle suppletive in materia di

competenza territoriale, regole tutte ispirate dalla comune ratio di

radicare il processo nel territorio di commissione del fatto, dove

"maggiori sono le sue implicazioni", mentre all'opposto l'art. 11

mira al soddisfacimento delle esigenze di serenità e neutralità del

giudizio, che richiedono un distacco del giudizio da detti luoghi.

In tale quadro, il pretore ritiene che un più corretto

bilanciamento tra diritti e interessi contrapposti, tutti di

rilevanza costituzionale, avrebbe dovuto indurre il legislatore, in

luogo dell'arbitraria compromissione dei primi, a prevedere

l'applicazione delle norme di garanzia anche nel caso in cui, in base

all'art. 11 cod. proc. pen., per effetto dello spostamento della

competenza per territorio, il processo venga a essere attribuito a

un'autorità giudiziaria diversa da quella avente sede nel territorio

di insediamento di una minoranza linguistica riconosciuta; così non

essendo, conclude il rimettente, sono violati gli artt. 3, primo e

secondo comma, 6 e 24 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Venezia dubita della legittimità costituzionale

degli artt. 109, comma 2, del codice di procedura penale e 26, comma

2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271), in

relazione agli artt. 3, primo e secondo comma, 6 e 24 della

Costituzione.

Le disposizioni impugnate dettano norme per il processo penale, a

protezione del cittadino italiano appartenente a una minoranza

linguistica riconosciuta. L'una prevede il diritto, esercitabile a

richiesta, di essere interrogato o esaminato nella madre lingua (con

relativa verbalizzazione anche in tale lingua), nonché il diritto

alla traduzione degli atti del processo a lui indirizzati; l'altra,

il dovere dell'autorità giudiziaria, negli stessi casi dell'art.

109, comma 2, cod. proc. pen., quando ciò serva ad assicurare

l'effettività della difesa, di tener conto dell'appartenenza etnica

o linguistica dell'imputato, nell'individuare il difensore d'ufficio

o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'art. 97,

comma 4, del codice.

Le disposizioni anzidette valgono "davanti all'autorità

giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un

territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta"

(art. 109, comma 2). È questa limitazione territoriale della tutela

ad apparire al giudice rimettente di dubbia conformità alla

Costituzione, nell'ipotesi - verificatasi nella specie - di

individuazione della competenza territoriale del giudice a norma

dell'art. 11 cod. proc. pen., per i casi di procedimenti riguardanti

i magistrati. Lo spostamento della competenza territoriale - da

quella prevista dalle regole generali (artt. 8-10 cod. proc. pen.) a

quella determinata dalla regola speciale dell'art. 11 - avrebbe come

conseguenza l'individuazione di un giudice non avente competenza sul

territorio di insediamento della minoranza linguistica riconosciuta

(nella specie, la minoranza slovena). Da qui, alla stregua dei

denunciati artt. 109, comma 2, cod. proc. pen. e 26, comma 2, delle

norme di attuazione, la perdita dei diritti linguistici del cittadino

italiano appartenente a tale minoranza e la dedotta lesione delle

norme costituzionali invocate.

2. - La questione sollevata sull'art. 26, comma 2, delle norme di

attuazione del codice di procedura penale deve essere dichiarata

inammissibile. Di esso infatti il giudice rimettente non è chiamato

a fare applicazione nel giudizio innanzi a lui pendente.

Risulta esplicitamente dall'ordinanza di rimessione che il soggetto

a favore del quale viene rivendicato l'uso della lingua madre nel

processo penale dispone della piena conoscenza della lingua italiana,

cosicché la sua pretesa si pone in vista non dell'esercizio del

diritto di difesa ma della protezione della sua identità

linguistica. La previsione dell'art. 26, comma 2, denunciato vale

invece soltanto "quando ciò serve ad assicurare l'effettività della

difesa", circostanza che la rende inapplicabile nel giudizio di

merito.

Né la sollevata questione d'incostituzionalità tende a superare

tale limitazione, per estendere dal terreno del diritto di difesa a

quello della garanzia dell'identità linguistica la rilevanza

dell'appartenenza etnica o linguistica nella nomina del difensore o

del sostituto del difensore, estensione che, in ipotesi,

consentirebbe poi di porre l'ulteriore questione - quella

effettivamente posta - circa la legittimità costituzionale della

delimitazione territoriale di tale garanzia. Essendo stata sollevata

esclusivamente la questione della dimensione territoriale della

garanzia di una norma dettata in vista del diritto di difesa, e tale

questione essendo sorta in un giudizio nel quale il problema della

lingua si pone esclusivamente in vista della garanzia linguistica,

risulta all'evidenza l'inutilità della questione proposta per la

definizione del giudizio pendente di fronte al giudice rimettente.

3. - Infondata, invece, è la questione di costituzionalità

sollevata sul comma 2 dell'art. 109 cod. proc. pen.

3.1. - La garanzia che tale norma appresta (conformemente alla

direttiva numero 102 contenuta nella legge delega 16 febbraio 1987,

n. 81) è ispirata al "criterio di territorialità". Esso comporta

che i diritti di uso della lingua riconosciuti agli appartenenti a

comunità linguistiche di minoranza valgono sì come diritti

personali ma soltanto nei rapporti con le istituzioni aventi

competenza sul territorio di insediamento delle comunità medesime.

La questione di costituzionalità sollevata mira invece a ottenere

una pronuncia di questa Corte attraverso la quale si affermi, sia

pure soltanto in relazione al caso dei giudizi che formano oggetto

della disciplina dell'art. 11 cod. proc. pen., una protezione dei

diritti linguistici delle minoranze riconosciute che si proietti al

di là dei limiti territoriali di insediamento, una proiezione che

tenderebbe a connotare costituzionalmente la disciplina dei diritti

linguistici in termini non più territoriali ma personali.

La questione sollevata, in sostanza, chiama questa Corte a una

pronuncia con la quale, superando l'impostazione accolta nel nostro

ordinamento, sia nella disciplina speciale contenuta negli statuti

delle regioni ad autonomia differenziata e nelle relative norme di

attuazione, sia nello stesso art. 109 - impostazione che ha tenuto

fermo il carattere territoriale della garanzia -, si inizi ad

affermare come costituzionalmente dovuto alla stregua dell'art. 6

della Costituzione il diverso criterio della natura personale del

diritto e della sua protezione.

Ma, per quanto i principi costituzionali richiedano di essere

valorizzati nella loro funzione conformatrice della legislazione

ordinaria, non è possibile, da una proclamazione come quella

contenuta nell'art. 6 della Costituzione ("La Repubblica tutela con

apposite norme le minoranze linguistiche"), inferire l'esistenza di

un vincolo del legislatore all'adozione del criterio personale, in

luogo di quello territoriale, nella disciplina dei diritti

linguistici delle minoranze; tanto più, si può aggiungere, che tale

criterio non è nemmeno adottato dagli statuti delle regioni ad

autonomia differenziata, la cui speciale ragion d'essere deriva per

l'appunto anche dall'esistenza di minoranze linguistiche e

dall'esigenza di una loro particolarmente forte protezione.

Il legislatore dispone in realtà di un proprio potere di doveroso

apprezzamento in materia, dovendosi necessariamente tener conto delle

conseguenze che, per i diritti degli altri soggetti non appartenenti

alla minoranza linguistica protetta e sul piano organizzativo dei

pubblici poteri - sul piano quindi della stessa operatività concreta

della protezione -, derivano dalla disciplina speciale dettata in

attuazione dell'art. 6 della Costituzione.

3.2. - Questa considerazione priva di forza anche il riferimento

che il giudice rimettente fa all'art. 3, primo e secondo comma, della

Costituzione. Ove si tratti, come nella specie, del riconoscimento a

favore delle minoranze di diritti speciali che fanno eccezione a

regole generali, e di discipline che devono tener conto della

pluralità degli interessi, costituzionalmente rilevanti, che vengono

in considerazione, le scelte di contemperamento del legislatore sono

inevitabili. L'astratto richiamo al principio di uguaglianza non è

sempre decisivo nel giudizio di costituzionalità. Ove si abbia a che

fare necessariamente con norme speciali - come per definizione è in

ogni caso la disciplina giuridica di diritti di minoranze -

all'astratto richiamo del principio di uguaglianza deve sostituirsi

la valutazione della ragionevolezza (anzi: dal punto di vista dei

poteri di annullamento delle leggi che a questa Corte spettano, la

valutazione della non manifesta irragionevolezza) delle scelte del

legislatore, rispetto all'insieme dei principi contenuti nella

Costituzione che vengono in considerazione. E, proprio su questo

piano, l'adozione del criterio di territorialità e la sua

applicazione anche nell'ipotesi in esame, non risulta incorrere in

vizio d'incostituzionalità.

Il legislatore dispone insomma di un ambito di apprezzamento che la

Costituzione non pregiudica. Il criterio di personalità nella

protezione dei diritti linguistici delle minoranze rientra in tale

ambito, cosicché è possibile ch'esso sia talora utilizzato, sulla

base di apprezzamenti legislativi, come avviene con l'art. 48, comma

2, seconda proposizione, cod. proc. pen., il quale stabilisce che,

nel processo davanti al giudice designato dalla Corte di cassazione

nell'eventualità della rimessione dovuta a esigenze di sicurezza,

incolumità pubblica o libertà di determinazione delle persone che

partecipano al giudizio (art. 45 cod. proc. pen.), le parti

esercitano gli stessi diritti e le stesse facoltà che sarebbero loro

spettati davanti al giudice originariamente competente, diritti e

facoltà tra i quali stanno anche quelli relativi all'uso della

lingua di minoranza. Ciò attiene, tuttavia, al piano delle scelte

legislative, che spetta al giudice ricostruire attraverso i suoi

poteri interpretativi, e non a quello dell'attuazione di direttive

costituzionali vincolanti, che possono essere fatte valere da questa

Corte attraverso i suoi poteri di annullamento.

3.3. - Inconferente, infine, in una questione di costituzionalità

che attiene alla tutela dei diritti linguistici delle minoranze, il

richiamo all'art. 24 della Costituzione, relativo alla garanzia dei

diritti di difesa nel processo: diritti linguistici e diritti di

difesa possono in effetti intrecciarsi nel concreto svolgersi del

processo ma essi sono essenzialmente distinti (sentenze nn. 213 del

1998, 15 del 1996, 16 del 1995, 62 del 1992), cosicché anche i

parametri costituzionali relativi - artt. 6 e 24 - operano in ambiti

diversi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 28 luglio 1989, n.

271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e

secondo comma, 6 e 24 della Costituzione, dal pretore di Venezia, con

l'ordinanza in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 109, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 6 e 24 della

Costituzione, dal pretore di Venezia con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:406 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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