Codice penale

Art. 449 c.p. — Delitti colposi di danno

[1]Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. 172

[2]La pena e' raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 novembre 2000, n. 353

172

La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,"." La medesima modifica era stata precedentemente disposta dall'art. 1, comma 7, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275.

Testo vigente dal 1 dicembre 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 438/2001

    Questione infondata
    28 dicembre 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 449 del codice penale, sollevata in riferimento al principio di ragionevolezza della norma penale e al principio di necessaria proporzione tra reato e sanzione, con riguardo all’ipotesi di incendio colposo. Infatti, per un verso, il presupposto, assunto dal rimettente, che vi sia irragionevole equiparazione, quanto alla misura della pena, tra il reato di incendio colposo e altre fattispecie di «disastro» - nella forma dolosa, punite invece assai più severamente dell’incendio doloso - è contraddetto dalla disciplina legislativa vigente, che è nel senso della differenziazione; e, per altro verso, non può utilmente instaurarsi il raffronto proposto, quanto alla misura minima della pena, tra il reato di incendio colposo e il reato di omicidio colposo, considerata l’eterogeneità delle due previsioni e la radicale differenza di struttura e di obiettività giuridica tra le due fattispecie.

    Art. 449 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 423 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 71/1979

    Questione infondata
    16 luglio 1979

    Nell'ambito delle scelte di politica criminale riservate alla discrezionalita` del legislatore, non e` ipotizzabile ed e` quindi infondata una censura, ancorata al parametro dell'art. 3, primo comma, Cost., che investe la disciplina generale di una determinata materia. È pertanto infondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 423 e 449 cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita` di trattamento fra chi incendia la cosa propria e chi incendia la cosa altrui, in quanto nella prima ipotesi il reato e` punibile solo se sia in concreto accertato che dal fatto sia derivato pericolo per l'incolumita` pubblica, mentre nella seconda ipotesi tale accertamento non e` richiesto essendo il pericolo sempre presunto. Se e` vero, infatti, che, perche` si abbia il delitto di incendio su cosa altrui, non basta un qualunque fuoco volontariamente appiccato, ma occorrono una entita` dell'incendio ed una collocazione della cosa incendiata idonee, nella circostanza data, a provocare pericolo per l'incolumita` pubblica, sicche` le fattispecie dell'incendio di cosa altrui e dell'incendio di cosa propria finiscono per essere sotto questo aspetto assai ravvicinate, e` anche vero che la scelta legislativa relativa all'incendio di cosa propria, nel richiedere l'accertamento in concreto della reale esistenza del pericolo per la pubblica incolumita`, potrebbe apparire ispirata a criteri superati e non piu` rispondente ad una corretta valutazione del diritto di proprieta` e dei modi del suo godimento, correlati al fine di assicurarne la funzione sociale, nonche` incongrua rispetto alla oggettivita` giuridica del reato di incendio. Il giudice a quo, invece, ritiene che in ogni caso per la punibilita` dell'incendio si dovrebbe verificare un pericolo accertabile in concreto, ossia deduce l'illegittimita` della disciplina generale dettata dall'art. 423, primo comma, c.p. dal diverso trattamento riservato, in via derogatoria, dal cpv. dello stesso articolo a chi incendia la cosa propria. In tal modo, pero`, si invoca una applicazione del principio di uguaglianza in senso inverso a quello naturale, presupponendo inesattamente che tra le diverse scelte cui il legislatore avrebbe potuto accedere, solo quella adottata a chi incendia la cosa propria (rapportata ad un pericolo accertabile anziche` presunto) abbia ragionevolezza intrinseca. In ogni caso, le scelte del legislatore sono espressione di una discrezionalita` che, in quanto riferita a due fattispecie tipiche a costituire le quali e` stato preso in considerazione anche il rapporto (di proprieta` oppure no) tra l'agente e la cosa incendiata, rende costituzionalmente non censurabile la differenza di trattamento dell'una rispetto all'altra. - cfr. sent. n. 286/1974.

    Art. 423 c.p. · Art. 449 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 58/1977

    Questione infondata
    30 marzo 1977

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 423, primo comma, e 449, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non subordinano la punibilità dell'agente all'insorgenza del pericolo per l'incolumità pubblica - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. - essendo stata, la stessa questione, già dichiarata infondata con sent. n. 286 del 1974, e non sussistendo nuovi motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

    Art. 423 c.p. · Art. 449 c.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nel caso di disastro colposo (art. 449) il progetto prevedeva un aggravamento della pena soltanto per il disastro ferroviario, escludendo così dall'aggravamento ogni altro disastro. Tale limitazione era manifestamente eccessiva, perchè nella vita moderna altri mezzi di trasporto, oltre quelli ferroviari, hanno assunto o sono destinati ad assumere, per gli sviluppi della tecnica, sempre una maggiore estensione. In considerazione di ciò ho preveduto come aggravante, non solamente il fatto di cagionare per colpa un disastro ferroviario, ma anche quello di cagionare un naufragio o la sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o la caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 155

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 2000 al 1 dicembre 2000.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 novembre 2000, n. 353

    La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,"." La medesima modifica era stata precedentemente disposta dall'art. 1, comma 7, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art449 · fonte del testo

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