Corte costituzionale

Sentenza n. 299/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/09/1987 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 600 codice

civile promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1985 dalla Corte

d'appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Chiarelli

M.Cecilia ed altri e La Casa del Giovane Barone Stefano Chiarelli La

Lumia ed altri, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie

speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di La Casa del Giovane Barone

Stefano Chiarelli La Lumia, di Sanfilippo Maria ed altri, di Tobia

Francesco ed altri, di Chiarelli M.Cecilia ed altri, di La Lumia

Maria Francesca e di La Lumia Maria Giulia, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1987 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari;

Uditi gli Avvocati Giuseppe Greco per Chiarelli Maria Cecilia ed

altri, Luigi Maniscalco Basile per La Casa del Giovane Barone Stefano

Chiarelli La Lumia, Ettore Lo Cascio per Sanfilippo Maria ed altri,

Giovanni Di Salvo per Tobia Francesco ed altri, e l'Avvocato dello

Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con atto 26 marzo 1966 Ennia Vaccarelli, deducendo di essere

stata riconosciuta figlia naturale ed istituita erede universale di

Stefano Chiarelli La Lumia, deceduto il 17 dicembre 1956 in Palermo

celibe senza discendenza, con testamento olografo del 7 agosto 1956

che assumeva essere stato distrutto, convenne avanti il Tribunale di

Palermo la fondazione da denominarsi Casa del giovane Barone Stefano

Chiarelli La Lumia nonché, quali eredi legittimi del testatore,

Vincenzo Chiarelli e altri congiunti e chiese che, previa

ricostruzione della scheda testamentaria, fosse la fondazione

condannata a restituirle tutti i beni ereditati e, in subordine, che

datosi atto del riconoscimento dello stato di figlia naturale sulla

base della l. 19 maggio 1975, n. 151, fosse dichiarato quanto meno

esserle riservato un terzo del patrimonio del de cuius.

Nella contumacia di Giuseppa e Maria Stella Chiarelli, gli altri

convenuti costituitisi negarono l'esistenza del testamento 7 agosto

1956, che l'attrice assumeva andato distrutto, e chiesero il rigetto

di ambo le domande di Ennia Vaccarelli; i consorti Chiarelli chiesero

dichiararsi aperta la successione di Stefano Chiarelli La Lumia sulla

base di

altro testamento olografo dell'8 marzo 1951 pervenuto al notaio

Gaspare Spedale di Alcamo e pubblicato il 18 novembre 1964, con il

quale il de cuius aveva revocato ogni precedente testamento e

dedussero che il riconoscimento della Fondazione Casa del giovane

Barone Stefano Chiarelli era illegittimo perché chiesto al Capo

dello Stato il 31 ottobre 1962, oltre il termine annuale dal giorno

dell'eseguibilità del testamento stabilito dall'art. 600 c.c., ed

erano di conseguenza inefficaci le disposizioni a favore della

Fondazione.

Accertate in sede penale l'inesistenza del testamento 7 agosto

1956 e la falsità del testamento 8 marzo 1951 e precisato che

l'istanza di riconoscimento della Fondazione rivolta sotto la data

del 10 settembre 1957 al Presidente della Regione venne rimessa, dopo

istruzione rituale condotta dal Prefetto di Trapani, al Presidente

della Repubblica e che altra domanda del 31 ottobre 1962 fu

indirizzata dal Commissario regionale dell'Ente al Presidente della

Repubblica, l'adito Tribunale respinse ambo le domande.

1.1. - Con sentenza 6 luglio-29 settembre 1979 la Corte d'appello

di Palermo respinse l'appello principale dei soccombenti eredi e, in

accoglimento dell'appello incidentale della Fondazione, dichiarò

inammissibile la domanda di Ennia Vaccarelli; confermò per il resto

la sentenza di primo grado sul riflesso che vi era stato errore

scusabile che impediva la decadenza di cui all'art. 600 c.c.

1.2. - Proposto dai consorti Chiarelli ricorso per cassazione, le

Sezioni Unite, con sentenza 10 luglio 1984, n. 4024, accolsero il

primo motivo, incentrato sulla tardività dell'istanza e sulla

conseguente inefficacia delle disposizioni testamentarie, a nulla

rilevando, a fronte della formulazione della norma, che la tardiva

presentazione della domanda all'autorità competente dipendesse da

errore, rescrivendo che il termine non era stato osservato sul

riflesso che la domanda al Presidente della Repubblica era tardiva

né assumeva rilievo la scusabilità dell'errore.

2. - Avanti altra sezione della Corte d'appello di Palermo, cui la

causa era stata rinviata, la difesa della Fondazione ha sollevato

questioni di costituzionalità: a) degli artt. 12 c.c. e 51 della

legge n. 6972 del 1890, laddove attribuiscono al Capo dello Stato il

riconoscimento di fondazioni, per contrasto con gli artt. 14 e 20

dello Statuto siciliano (che è legge costituzionale), in relazione

agli artt. 117 e 118 della Costituzione, essendo di competenza

esclusiva della Regione, sia legislativa sia amministrativa, la

materia della beneficenza pubblica e delle opere pie; b) dell'art.

600 c.c. per contrasto con gli artt.2, 13, 38, 31, 34 della

Costituzione; c) degli artt. 34, primo comma, r.d. 26 giugno 1924, n.

1054 e 34, secondo comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in

cui non prevedono che l'errore scusabile ha rilevanza anche nella

attività di formazione dell'atto amministrativo, per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione.

Le questioni sub a) e c) sono state ritenute irrilevanti dalla

Corte di Palermo, che ha per contro giudicato rilevante b), in

riferimento agli artt. 4, 30, secondo comma, 32, primo comma, 38,

primo comma, 3 e 24, primo e secondo comma, Cost.

2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti l'Ente morale e gli

eredi Chiarelli, il primo ribadendo gli argomenti svolti in ordinanza

ed i secondi richiedendo dichiararsi manifestamente infondata la

questione. In tal senso ha parimenti concluso l'Avvocatura dello

Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto Il giudice a quo non ha speso neppure una parola al fine di

motivare la rilevanza della proposta questione d'incostituzionalità,

limitandosi a dirla rilevante in un passo della motivazione (rigo 14

della pag. 9) e nel dispositivo, e, poiché non rientra nei compiti

di questa Corte procedere a tale esame, l'incidente va dichiarato

inammissibile. Conclusione che con maggior vigore va attinta nella

specie in cui vennero in considerazione i limiti delle pronunce di

rigetto e della autorità preclusiva del principio di diritto

enunciato dalla Cassazione e i limiti obiettivi del giudizio di

rinvio segnati dall'art. 394 c.p.c.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione d'illegittimità

costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 4, 3, 24, 30,

31, 32 e 38 Cost., dalla Corte d'appello di Palermo (con ordinanza

emessa il 22 novembre 1985) dell'art. 600 c.c. nella parte in cui non

esclude l'inefficacia delle disposizioni testamentarie a favore di un

ente non riconosciuto nell'ipotesi in cui il ritardo nella

presentazione dell'istanza di riconoscimento sia dovuto a cause

giustificatrici.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Relatore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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