Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1974 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 390

del codice di procedura penale, modificato dall'art. 9 della legge 5

dicembre 1969, n. 932, promossi con ordinanze emesse il 26 aprile 1971

e il 12 ottobre 1972 dal pretore di Treviso nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Migotto Luciano ed altro e di Campiello

Gerardo, iscritte al n. 295 del registro ordinanze 1971 ed al n. 5 del

registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971 e n. 55 del 28 febbraio 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1973 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 26 aprile 1971 dal pretore di Treviso, nel

procedimento penale a carico di Migotto Luciano e Hirsch Roberto,

imputati di tentato furto, tratti a giudizio sulla base

dell'interrogatorio reso in Questura dal vigile notturno denunziante

senza il compimento di attività istruttoria da parte del pretore, è

stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 390

del codice di procedura penale, così come modificato dall'art. 9 della

legge 5 dicembre 1969, n. 932, nella parte in cui, escludendo

l'obbligatorietà dell'avviso di procedimento e dell'invito a nominare

il difensore nel caso di atti di istruzione preliminare compiuti dalla

polizia giudiziaria di propria iniziativa, si porrebbe in contrasto con

gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il giudice a quo, a sostegno della censura, prospetta la disparità

ingiustificata di trattamento e la conseguente menomazione del diritto

di difesa che si verificherebbe così a danno degli indiziati nei cui

confronti la polizia indaga di propria iniziativa, rispetto a quelli

sottoposti ad indagini su impulso dell'autorità giudiziaria, ex artt.

231 e 232 c.p.p., in favore dei quali, invece, la norma impugnata

prevederebbe l'obbligo dell'avviso di procedimento; avviso che, sempre

secondo l'ordinanza, ben potrebbe il magistrato emettere anche in

relazione alle indagini svolte di iniziativa della polizia, al momento

della ricezione del rapporto relativo.

Quanto alla rilevanza della questione, il pretore osserva

espressamente che la decisione influirebbe sul giudizio principale,

dovendosi, in caso di accoglimento, dichiarare la nullità del decreto

di citazione ex art. 189 cod. proc. pen., conseguente alla nullità

dell'istruzione preliminare di polizia.

Analoga questione è stata sollevata con successiva ordinanza del

12 ottobre 1972 emessa dallo stesso pretore nel procedimento penale a

carico di Campiello Gerardo, imputato di lesioni volontarie, tratto

anch'egli in giudizio senza istruttoria da parte del pretore, sulla

base del rapporto di polizia giudiziaria e degli allegati verbali di

sommario interrogatorio di alcuni testimoni sentiti dalla polizia a

norma dell'art. 219 del codice di procedura penale.

Nell'ordinanza il pretore precisa che il dubbio di

costituzionalità riguarderebbe quei casi, come quello in esame, in cui

l'indiziato non abbia comunque ricevuto notizia del procedimento in

epoca antecedente l'emissione del decreto di citazione a giudizio.

La disparità di trattamento, già illustrata, apparirebbe poi

ancor più evidente in base al raffronto con l'istruzione formale, in

relazione alla quale non esisterebbe distinzione fra atti di istruzione

preliminare di iniziativa della polizia giudiziaria o su impulso del

giudice e atti di istruzione giudiziale, per cui l'avviso di

procedimento sarebbe dovuto, in quella sede, sempre ed in ogni caso,

così dovendosi appunto rettamente interpretare la disposizione

dell'art. 304 cod. proc. pen., modificato dall'art. 8 legge 5 dicembre

1969, n. 932, secondo cui il giudice istruttore è obbligato ad

effettuare l'avviso di procedimento "sin dal primo atto di istruzione"

ed indipendentemente cioè da qualsiasi distinzione quoad processum fra

istruzione giudiziale e non giudiziale.

Il pretore insiste poi nell'illustrare la portata della lesione del

diritto di difesa che conseguirebbe alla mancata comunicazione

dell'avviso di procedimento, ravvisabile nell'esclusione della

possibilità da parte dell'indiziato di esplicare attività idonea ad

ottenere la valutazione degli indizi emersi a suo carico in base alle

indagini di polizia, avvalendosi, ad esempio, della facoltà di

presentare istanze o memorie a norma dell'art. 145 cod. proc. pen., o

di rendere spontanee dichiarazioni al magistrato, a norma dell'art. 250

del codice di procedura penale.

Il pretore, infine, nel dare atto di avere già sollevato questione

analoga con la precedente ordinanza, spiega di avere ritenuto opportuno

riproporre la questione perché essendosi, nel caso precedente,

l'attività di iniziativa della polizia giudiziaria limitata al solo

interrogatorio del denunciante, si potrebbe dubitare che, con ciò

solo, si sia concretato un vero e proprio atto preistruttorio e non

piuttosto una pura e semplice notitia criminis, come tale inidonea a

costituire, sempre secondo il pretore, "presupposto di fatto" tale da

"giustificare e consentire l'esame della questione".

Le ordinanze, notificate e comunicate come per legge, sono state

pubblicate, la prima sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 13 ottobre

1972, e la seconda sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 28 febbraio 1973.

Nel giudizio introdotto con l'ordinanza 26 aprile 1971 si è

costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le

proprie deduzioni il 22 giugno 1971.

L'Avvocatura osserva che l'istituto dell'avviso di procedimento,

introdotto con gli artt. 8 e 9 della legge 5 dicembre 1969, n. 932,

effettivamente non si applica per le sommarie informazioni della

polizia giudiziaria o quando il pretore emette decreto di citazione a

giudizio senza compiere alcun atto istruttorio. Dette limitazioni,

peraltro, diversamente da quanto sostenuto dal giudice a quo non

contrasterebbero con i menzionati precetti costituzionali. Invero la

prima ipotesi di esclusione sarebbe giustificata perché la

comunicazione dell'avviso presupporrebbe in ogni caso un'imputazione,

ancorché fluida, la quale non potrebbe essere formulata che

dall'autorità giudiziaria. L'omissione dell'avviso nel caso in cui il

pretore emette decreto di citazione a giudizio senza compiere atti

istruttori sarebbe poi altrettanto giustificata, perché il decreto

stesso assolverebbe la funzione informativa dell'avviso, rendendolo

quindi superfluo. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze, di analogo contenuto, propongono la stessa

questione di legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi,

congiuntamente discussi nella pubblica udienza, possono essere riuniti

e decisi con unica sentenza.

2. - Il giudice a quo sostanzialmente lamenta che la norma

impugnata non prevede, nei confronti del magistrato, l'obbligo di

effettuare la comunicazione giudiziaria e di rivolgere all'indiziato

l'invito a nominare un difensore nei casi in cui il magistrato stesso

intenda procedere alla emissione del decreto di citazione in giudizio

sulla sola base delle risultanze delle indagini preliminari svolte

dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa. Egli afferma che tale

omissione, nelle ipotesi in cui, come appunto nei giudizi penali sopra

ricordati, l'indiziato non sia stato direttamente inquisito a norma

dell'art. 225 c.p.p. e non sia stato quindi informato, comunque,

dell'esistenza del procedimento, concreterebbe una discriminazione in

danno di coloro contro i quali si procede in tal guisa ed a favore di

coloro che si trovano, invece, ad essere assoggettati ad indagini di

polizia giudiziaria su specifica delega o ordine del magistrato, a

norma degli artt. 231 e 232 c.p.p., ipotesi questa che comporta, al

contrario, l'obbligo della comunicazione e dell'invito predetti.

Tale discriminazione si risolverebbe, altresì, in una lesione del

diritto di difesa per la menomazione che esso subirebbe per effetto

della lamentata lacuna della legge, e della conseguente impossibilità

dell'indiziato di esplicare a proprio favore attività difensiva prima

del dibattimento.

3. - La questione, nei termini accennati, è infondata.

Questa Corte, con la sentenza n. 197 del 1972 ha già ritenuto che

la disciplina censurata, la quale si rende applicabile al procedimento

pretorile per effetto della norma oggi impugnata, in relazione all'art.

389, ultimo comma, c.p.p. regola l'obbligo della comunicazione

giudiziaria e dell'invito a nominare un difensore nel senso che il

magistrato vi è tenuto solo nel caso in cui intenda compiere egli

stesso un atto di istruzione, sia direttamente, sia a mezzo della

polizia giudiziaria.

Con la stessa sentenza la Corte ha, peraltro, posto in evidenza che

esiste una differenza fra i procedimenti che, secondo la normativa

impugnata, richiedono la comunicazione giudiziaria, e quelli che invece

non la richiedono, cioè tra i procedimenti per cui si compiono atti

istruttori da parte del magistrato e quelli per i quali viene invece

disposto direttamente il dibattimento. Trattasi invero di una

differenza che trova logico riscontro nelle caratteristiche peculiari

delle singole vicende giudiziarie le quali, attraverso le varie

modalità che le accompagnano dal loro sorgere al momento in cui ne

viene investito il magistrato, postulano, all'esito del prudente esame

di quest'ultimo, la scelta dell'una o dell'altra via processuale.

Ed è, d'altra parte, evidente che la denunziata differente

regolamentazione dell'obbligo della comunicazione giudiziaria è

logicamente collegata alla descritta diversità delle situazioni

considerate, il che, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte, è sufficiente per escludere la violazione del principio

costituzionale di eguaglianza.

Come ricordato con la menzionata sentenza, questa Corte ha altresì

ripetutamente escluso il contrasto con la garanzia del diritto di

difesa, della citazione a giudizio senza istruttoria predibattimentale

da parte del magistrato, ed ha espressamente affermato al riguardo che

il diritto di difesa non si spinge, al livello costituzionale, sino

alla tutela della pur giustificata aspirazione di scongiurare lo

strepitus fori, negando che la presentazione spontanea prevista

dall'art. 250 c.p.p. ed il deposito di memorie, istanze e proposte di

cui agli artt. 145 e 306 c.p.p., attribuiscano all'inquisito il diritto

di evitare il giudizio. Ciò in aderenza alla dizione dell'art. 24

Cost. che pone la garanzia della difesa in ogni "stato" del

procedimento e "pertanto non può ritenersi operante in uno stato (o

fase: la fase istruttoria) che nel procedimento manchi". Ed appunto in

base a tale orientamento questa Corte ha fin da allora sostanzialmente

escluso che la comunicazione giudiziaria, nella fase processuale in

esame, risponda ad una esigenza di tutela necessaria del diritto di

difesa, e che la sua omissione contrasti quindi con l'art. 24 della

Costituzione.

Può qui aggiungersi che queste conclusioni si armonizzano con le

statuizioni contenute nella sentenza n. 86 del 1968 secondo cui vanno

estese agli atti preistruttori che la polizia giudiziaria compia nei

confronti di un indiziato, le garanzie difensive predisposte dagli

artt. 304 bis, ter e quater c.p.p. per i corrispondenti atti

istruttori. Invero, i motivi di esclusione sopra esposti sono collegati

alla portata della comunicazione giudiziaria, intesa quale istituto di

favore ma non assolutamente indispensabile per la garanzia del diritto

di difesa in rapporto alla procedura in esame, che è compatibile,

comunque, di per sé, con la garanzia stessa. La quale, d'altra parte,

proprio in base ai principi stabiliti con la menzionata sentenza n. 86

del 1968, cui il legislatore si è ispirato dettando le modificazioni

al c.p.p. di cui alla legge 5 dicembre 1969, n. 932, è salvaguardata

anche nel periodo delle indagini preliminari di polizia giudiziaria.

Non sussiste pertanto neppure la denunziata violazione dell'art.

24, secondo comma, Cost. e la questione va conseguentemente dichiarata

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 390 del codice di procedura penale, modificato dall'art. 9

della legge 5 dicembre 1969, n. 932, questione sollevata con le

ordinanze di cui in epigrafe, in relazione agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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